Il cardinale Ratzinger e la revisione del sistema penale canonico in tre lettere inedite del 1988: Un ruolo determinante (Juan Ignacio Arrieta)
MODIFICHE INTRODOTTE NELLE NORMAE DE GRAVIORIBUS DELICTIS: LE NUOVE NORME E LA LETTERA DELLA CDF AI VESCOVI ED AGLI ALTRI ORDINARI E GERARCHI INTERESSATI
CHIESA E PEDOFILIA: LA TOLLERANZA ZERO DI PAPA BENEDETTO XVI
Cari amici, sull'Osservatore Romano di ieri sono stati pubblicati stralci di un documento che non esito a definire storico.
Esso ci permette di verificare dal punto di vista cronologico la perfetta coerenza di Joseph Ratzinger, cardinale e Papa.
Esiste, infatti, a mio avviso, un filo rosso ininterrotto che collega quelle tre lettere del 1988 alle norme sui delitti piu' gravi del 2001, passando poi per la Via Crucis del 2005, approdando ai primi incontri del Papa con le vittime di abusi, alla Lettera del Papa ai Cattolici irlandesi per poi arrivare alle modifiche della normativa sui delitti piu' gravi del 2010 e, da ultimo, ad alcune risposte raccolte nel libro intervista "Luce del mondo".
Con buona pace dei commentatori (quelli che oggi si sono espressi e quelli che hanno tenuto la bocca chiusa) non c'e' alcun cambiamento nella posizione dell'attuale Papa.
Egli per primo, gia' nel lontano 1988, intui' la gravita' e l'estensione di certi comportamenti chiedendo prima una revisione delle norme penali, anche in via interpretativa, e poi ottenendo il riconoscimento della competenza esclusiva della Congregazione per la dottrina della fede in materia di delitti piu' gravi elencati tassativamente, purtroppo solo nel 2001.
Alla luce delle tre lettere pubblicate ieri riusciamo a tracciare un percorso che parte dal 1988 ed arriva al 2010 con una coerenza che definirei granitica.
Cerchiamo di ricostruire questo percorso. Ringrazio un carissimo amico del blog per l'aiuto :-)
Nel 1988 alla Congregazione per la dottrina della fede (CDF) e' riservato il giudizio sulle "richieste di dispensa dagli oneri sacerdotali assunti con l'ordinazione".
Il card. Ratzinger, con lettera del 19 febbraio 1988, scrive al card. José Rosalío Castillo Lara, presidente della Pontificia Commissione per l'Interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico e denuncia il fatto che la CDF "nell'esaminare le petizioni di dispensa dagli oneri sacerdotali, incontra casi di sacerdoti che, durante l'esercizio del loro ministero, si sono resi colpevoli di gravi e scandalosi comportamenti, per i quali il cjc, previa apposita procedura, prevede l'irrogazione di determinate pene, non esclusa la riduzione allo stato laicale".
Il cardinale Ratzinger chiede un parere tecnico-giuridico al suo collega per verificare se sia possibile "prevedere, in casi determinati, una procedura più rapida e semplificata", ovviamente per la concessione delle dispense.
Lamenta implicitamente il fatto che la dispensa venga considerata una "grazia" e non una "punizione" compromettendo cosi' il bene dei fedeli in presenza di eventi delittuosi gravi.
IMPORTANTISSIMA IMPLICAZIONE: la lettera del cardinale Ratzinger presuppone che la responsabilità giuridica in materia penale ricada sugli Ordinari o sui superiori religiosi, come risulta dalla lettera del Codex.
Ed ecco che qui capiamo perfettamente il cosiddetto "caso" Kiesle.
In quel caso era il reo a chiedere la dispensa, che e' cosa ben diversa dalla riduzione allo stato laicale, che e' imposta e quindi ha carattere punitivo.
Qui la traduzione puntuale della famosa lettera sbandierata da Ap.
Il card. Ratzinger voleva effettivamente accelerare la procedura ma c'erano comunque delle difficolta' indipendenti dalla sua volonta'. All'epoca non era facile "spretare" una persona prima dei 40 anni. Ne abbiamo parlato qui.
Ringraziamo il dottor Marco Valerio Fabbri per l'aiuto e la cortesia.
Il card. José Rosalío Castillo Lara risponde con lettera del 10 marzo 1988.
Egli comprende "la preoccupazione del card. Ratzinger per il fatto che gli Ordinari interessati non abbiano esercitato prima la loro potestà giudiziaria per punire adeguatamente, anche a tutela del bene comune dei fedeli, tali delitti", ma afferma che "cercare di semplificare ulteriormente la procedura giudiziaria per infliggere o dichiarare sanzioni tanto gravi come la dimissione dallo stato clericale...non sembra affatto conveniente".
I motivi addotti sono prettamente giuridici: accelerare la procedura significava, secondo il card. Lara, pregiudicare il diritto di difesa.
Le considerazioni del card. José Rosalío Castillo Lara sono squisitamente giuridiche.
Nessun appunto possiamo muovere al porporato perche' stiamo parlando di norme penali che non possono essere interpretate discrezionalmente o "forzate" attraverso l'interpretazione della lettera dei canoni. In altre parole: per fare qualcosa serviva modificare il codice.
Il 14 maggio 1988, come e' nel suo stile, il cardinale Ratzinger risponde ringraziando il suo collega per il chiarimento.
MA NON SI ARRENDE :-)
Torna alla carica ma con argomenti diversi.
Lascia perdere il codice di diritto canonico e fa leva sulla costituzione apostolica Pastor bonus, il cui art. 52 cosi' recita: La Cdf "giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano ad essa segnalati e, all'occorrenza, procede a dichiarare o ad infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio".
Ancora pero' non ci siamo perche' la costituzione non elenca quali sono i delitti piu' gravi.
La norma resta quindi sostanzialmente inapplicata come una cornice sprovvista del contenuto.
Serve un elenco tassativo perche' stiamo parlando di norme penali.
Occorreva, in altre parole, rendere effettivo l'art. 52 appena citato.
Finalmente, nel 2001, Giovanni Paolo II riempiva il vuoto normativo assegnando alla CDF la COMPETENZA ESCLUSIVA sui delitti piu' gravi.
Cio' avvenne con il motu proprio «Sacramentorum sanctitatis tutela» del 2001.
Contestualmente veniva promulgata la lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede "Ad exsequendam ecclesiasticam legem", nota come "De delictis gravioribus".
Finalmente nel 2001 il cardinale Ratzinger vide soddisfatta la richiesta del 1988.
Inoltre, come afferma Juan Ignacio Arrieta, "dopo il 2001, sulla base dell'esperienza giuridica che affiorava, il cardinale Ratzinger ha ottenuto da Giovanni Paolo II nuove facoltà e dispense per gestire le varie situazioni, giungendo addirittura alla definizione di nuove fattispecie penali".
Nel 2003 vengono elaborate le linee guida antipedofilia, con regolamento interno al Dicastero della Congregazione per la Fede, rese note al pubblico solo nel 2010.
Ora capiamo meglio anche il senso della famosissima meditazione del card. Ratzinger sulla "sporcizia nella Chiesa" durante la Via Crucis del 2005.
Egli sapeva perfettamente di che cosa stava parlando.
Una volta eletto Papa, Joseph Ratzinger non ha certo interrotto ma, anzi, ha intensificato la sua attivita' di pulizia e di purificazione.
Nel 2006 incontra i vescovi irlandesi e pronuncia un durissimo discorso.
Ieri abbiamo appreso che gia' nel settembre 2007 Papa Benedetto XVI ha conferito mandato al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi di elaborare una bozza con alcune proposte per la riforma del libro vi del Codex iuris canonici, base del sistema penale della Chiesa.
PARLIAMO DEL 2007, BEN PRIMA CHE SCOPPIASSERO GLI SCANDALI DEI PRETI PEDOFILI in tutta Europa o, meglio, che i media si accorgessero che esisteva questa piaga.
A partire dal viaggio negli Stati Uniti il Papa non ha mancato di incontrare le vittime dei preti pedofili. Lo ha fatto a Washington, a Sydney, a Roma, a Malta ed a Londra.
E' il primo Papa in assoluto a fornire conforto diretto alle vittime, come e' il primo Pontefice a dedicare una Lettera Pastorale al tema specifico degli abusi.
E' del marzo 2010 la pubblicazione della Lettera ai Cattolici Irlandesi.
L'attività del Santo Padre è proseguita con l'approvazione delle "Modifiche introdotte nelle Normae de gravioribus delictis" del luglio 2010.
Ma non e' finita qui!
Nel libro intervista "Luce del mondo", il Santo Padre risponde cosi' ad una domanda specifica di Seewald: clicca qui per il testo che trova una perfetta corrispondenza con il quarto paragrafo della Lettera agli Irlandesi.
Il prossimo passo sara' la modifica del codice di diritto canonico.
Tutto questo non dimostra forse l'assoluta e perfetta coerenza di Joseph Ratzinger?
C'e' davvero un filo rosso che collega tutti i suoi interventi e le sue decisioni.
Finora avevamo solo dei tasselli. Da ieri sera vediamo l'intero mosaico.
C'e' da essere orgogliosi di vivere sotto questo Pontificato.
Raffaella
Il "blog degli amici di Papa Ratzinger" vuole essere un omaggio a Benedetto XVI. Si tratta di una iniziativa personale che non ha alcun riconoscimento ufficiale. Non è un prodotto editoriale. Il materiale qui contenuto è a disposizione di chiunque. Questo spazio virtuale non ha scopo di lucro ed è consultabile gratuitamente. E' gradito tuttavia un piccolo contributo economico necessario al sostentamento del blog. Buona navigazione.
giovedì 2 dicembre 2010
Le tre lettere inedite del 1988, l'assoluta coerenza nella condotta di Joseph Ratzinger, cardinale e Papa, il diritto penale canonico ed i segni dei tempi. Qualche riflessione (Raffaella)
33 commenti:
Ci siamo trasferiti ad altro indirizzo
:-)
Vieni a trovarci ed a lasciare un commento nella nuova casa:
IL BLOG DEGLI AMICI DI PAPA RATZINGER 5
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.
Cara Raffaella,
RispondiEliminabisognerebbe tradurre in tutte le lingue maggiori il tuo esaustivo riassunto.
Direi che le ipoteche venute dal passato cominciano ad essere estinte.
Ora sarà dovuta una riflessione su coloro che l'hanno messa sull'edificio della Chiesa. E ci vorrà molta sincerità.
Grazie :-)
RispondiEliminaSottoscrivo in pieno l'ultima frase.
R.
cara.
RispondiEliminaAdesso sono stanca e leggo tutto per bene dopo, sai la vecchiaia, ma voglio dirti una cosa: ti abbraccio.
E abbraccio idealmente il nostro Benedetto.
Ricambio :-)
RispondiEliminaMi sono permesso di riportarlo nel blog "La Vigna del Signore" :)
RispondiEliminaColgo l'occasione per i migliori auguri per l'apertura del 4° blog :D
Grazie per gli auguri e per avere ripreso il post :-)
RispondiEliminaR.
Raffa il mio ringraziamento per questo contributo a dir poco straordinario.ti ringraziano con me gli alcuni amici.mi sà che tutto questo darà parecchio fastidio a parecchia gente molto diversa tra loro,davvero varrebbe la pena una traduzione in varie lingue.
RispondiEliminaciao Raffa.
Tanto di cappello, Raffaella.
RispondiEliminaVuoi divertirti a vedere come reagiscono, per esempio, Spiegel online e SZ?
Se cerchi Ratzinger nel sito Spiegel trovi solo articoli infamanti che lo accusano di errori, fallimenti ecc.: nessun cenno alle tre lettere.
Sul SZ l'ultimo articolo di rilievo è l'intervista del 22 novembre a Kung che accusa Ratzinger e il Magistero di non essere abbastanza liberal sul preservativo.
http://www.spiegel.de/suche/index.html?suchbegriff=ratzinger
Alberto
Bellissimo e chiarissimo lavoro di sintesi, l'ho riportato anch'io nel mio blog a beneficio di quei 3/4 visitatori.
RispondiElimina"Tutto questo non dimostra forse l'assoluta e perfetta coerenza di Joseph Ratzinger?"
RispondiEliminaSperiamo che i ciechi ancora rimasti in giro, comprendano proprio questo!
Il Papa ha sempre operato per la trasparenza....e si è beccato solo bastonate (e non solo da quelli fuori dalla Chiesa).
Un abbraccio e un grande grazie per questa riflessione!
La competenza sui casi di pedofilia era stata attribuita all'Sant'Uffizio poi CDF dal Crimen sollecitationis del 1962(una semplice revisione delle istruzioni del 1922 ndB).
RispondiEliminaSui casi di pedoflia non c' stato nessun vuoto legislativo visto che la lettera "De delictis gravioribus" ribadiva che il Crimen sollecitanionis era in vigore nel 2001.
B., Lei conosce la regola della successione temporale delle norme?
RispondiEliminaQuando una norma successiva regola l'intera materia, le leggi precedenti risultano tacitamente abrogate.
L'abrogazione di una legge o anche di una sola norma puo' essere, infatti, espressa o tacita.
Il nuovo codice di diritto canonico fu pubblicato nel 1983, il Crimen Sollicitationis nel 1962, ergo...
In ogni caso la disposizione, approvata in modo specifico da Giovanni XXIII, non riguarda affatto la pedofilia ma il delitto di "sollecitazione", o "istigazione" ossia l'azione di chi (sacerdote o anche vescovo) istigava il penitente a compiere "cose turpi" (sollicitatio ad turpia) utilizzando il Sacramento della Confessione.
La pedofilia non c'entra nulla perche' il relativo delitto fu inserito in un elenco tassativo solo nel 2001.
Non stiamo giocando! Siamo in ambito penale.
Ormai sono rimasti ben pochi a non riconoscere la portata storica della lettera "De delictis gravioribus".
R.
Invito a leggere la lettera "De delictis gravioribus" e le sezioni 72 e 73 del Crimen sollecitationis.
RispondiEliminaI canonisti che consigliavano i Vescovi americani sui casi di pedofilia, basandosi sul can.1362 del Codice di diritto Canonico (1983), ritenevano che si applicasse la prescrizione dopo 5 anni.
Un'interpretazione sbagliata.
L'allora Prefetto della CDF con la lettera "De delictis gravioribus" (2001) ribadì che il Crimen sollecitationis era in vigore.
I casi di pedofilia non erano soggetti a prescrizione perchè ricadevano sotto la giurisdizione della CDF.
Ancora?
RispondiEliminaIl Crimen Sollicitationis non riguarda la pedofilia ma l'istigazione commessa abusando del Sacramento della confessione.
Se la competenza fosse stata della CDF il cardinale Ratzinger non avrebbe continuato a lamentarsi dal 1988 al 2001.
R.
Raffa ha assolutamente ragione.
RispondiEliminaL'istruzione Crimen sollecitationis non nasce per occuparsi della pedofilia ma del vecchio problema dei sacerdoti che abusano del sacramento della confessione per intessere relazioni sessuali con le loro penitenti.
È vero che, dopo essersi occupata per i primi settanta paragrafi del caso di penitenti donne che hanno una relazione sessuale con il confessore, in quattro paragrafi, dal 70 al 74, la Crimen sollicitationis, afferma l’applicabilità della stessa normativa al crimen pessimus, cioè alla relazione sessuale di un sacerdote “con una persona dello stesso sesso”, e nel paragrafo 73 – per analogia con il crimen pessimus – anche ai casi (“quod Deus avertat”, “che Dio ce ne scampi”) in cui un sacerdote dovesse avere relazioni con minori prepuberi (cum impuberibus) ma il paragrafo 73 dedica esattamente mezza riga al problema di cui l'istruzione non si occupa perchè quel tipo di reato non è all'ordine del giorno.
Clamorosa è poi la fantasia di molti che affermano che la Crimen sollicitationis aveva lo scopo di coprire gli abusi avvolgendoli in una coltre di segretezza tale per cui “la pena per chi rompe il segreto è la scomunica immediata”. È precisamente il contrario: il paragrafo 16 impone alla vittima degli abusi di “denunciarli entro un mese” sulla base di una normativa che risale del resto al lontano anno 1741. Il paragrafo 17 estende l’obbligo di denuncia a qualunque fedele cattolico che abbia “notizia certa” degli abusi. Il paragrafo 18 precisa che chi non ottempera all’obbligo di denuncia dei paragrafi 16 e 17 “incorre nella scomunica”. Dunque non è scomunicato chi denuncia gli abusi ma, al contrario, chi non li denuncia.
Piccolo commento (oltre alla gratitudine per Raffaella che non è mai troppa): bastava voler davvero GURDARE NEGLI OCCHI Benedetto XVI, ASCOLTARE quello che dice e ha detto, per sapere e capire quello che anche le carte (e non solo queste) dimostrano.
RispondiEliminaViva Benedetto XVI!
MUSICUS ET KANTOR
Cito dal testo latino del Crimen Sollecitationis:
RispondiEliminaCeterum quilibet fidelium semper POTEST delictum sollicitationis DENUNCIARE.
PUO' NON DEVE, non c'è nessun obbligo di denuncia.
Enno'!
RispondiEliminaQuesto e' il mio punto d'onore.
NELL'ASSOLUTO SILENZIO GENERALE fui io per prima a tradurre dal latino il testo degli articoli citati.
Qui si trova la traduzione:
http://paparatzinger-blograffaella.blogspot.com/2007/05/crimen-sollicitationis-canoni-15-19.html
Riporto comunque l'intero pezzo:
15. Poiché il crimine di istigazione a cose turpi di solito viene discusso davanti a giudici periferici (diocesani), affinché non rimanga occultato (insabbiato) e impunito con danno quasi sempre inestimabile a carico delle anime, è stato necessario obbligare il penitente, veramente istigato una sola o più volte, a rivelare tale crimine attraverso una denuncia imposta da una legge positiva. Dunque:
16. A norma delle Costituzioni Apostoliche e precisamente della Costituzione “Il Sacramento della penitenza” di Benedetto XIV del 1° giugno 1741, il penitente deve denunciare il sacerdote colpevole del delitto di avere istigato a cose turpi durante la confessione entro un mese all’Ordinario del luogo oppure al Sant’Uffizio; e chi riceve la confessione, interrogata seriamente la sua coscienza, deve esortare il penitente ad adempiere a questo dovere (di denunciare il crimine).
(Can. 904).
17. Invero, a norma del canone 1935, qualsiasi fedele può sempre denunciare il delitto di istigazione, di cui abbia notizia certa, anzi l’obbligo di denuncia incombe ogniqualvolta qualcuno ad esso sia spinto dalla stessa legge naturale a causa di un rischio per la fede o la religione ovvero per un altro pericolo pubblico imminente.
18. In verità il fedele che consapevolmente omette di denunciare entro un mese colui, dal quale è stato istigato, contro la norma del canone 904 (sopraccitato), incorre nella scomunica latae sententiae (cioè automatica) non riservata ad alcuno (appunto perché automatica), non dovendo essere assolto se non dopo aver adempiuto al suo obbligo di denuncia o se non avrà promesso seriamente di adempierlo (Can. 2368, § 2).
19. L’obbligo di denuncia è personale e va adempiuto regolarmente dalla persona stessa che è stata istigata. Tuttavia se gravissime difficoltà impediscono che essa possa ottemperare al suo dovere di denuncia, allora, può adempiere il suo obbligo o per mezzo di una lettera o tramite un’altra persona di sua fiducia, esposti tutti i fatti all’Ordinario o del Sant’Uffizio o della Santa Penitenzieria (Istruzione del Sant’Uffizio, 20 febbraio 1867, n. 7).
Leggere e poi commentare!
La persona offesa DEVE DENUNCIARE a pena di scomunica.
Qualsiasi fedele PUO' SEMPRE denunciare, cioe' ha sempre la possibilita' di...
Chissa' come mai il nostro B. non ha tradotto l'avverbio sempre che pure ha riportato in latino.
R.
grazie Raffa di queste ennesime precisazioni e della messa a disposizione del testo che ho appena letto;chissà se è chiaro ora....ma non c'è peggior sordo(cieco)di chi non vuol sentire(vedere)ma a questo punto dopo aver sentito e letto,bisogna farsi passar per dementi per non capire.
RispondiEliminami domando se questo testo ora è chiaro ai tanti opinionisti che sfornano libri in barba a queste chiarezze nella certezza che i lettori non vadono a intrigarsi nei documenti della verità ci si fà beffa......
Ciao Massimo, la traduzione e' sul blog dal 2007 ma il documento del 1962 viene ancora accusato di essere la causa di tutti i mali.
RispondiEliminaSolo Mons. Fisichella spiego', alla presenza del solito Odifreddi, che la scomunica scattava per chi non denunciava, non per chi denunciava.
R.
Bastardlurker,carissimo il giochino di citare una riga o tre parole di un documento non funziona più,occorre che tu sappia che questo funziona per i cucchi e gli ignoranti,oggi sono a disposizione molti mezzi e se uno vuole davvero sapere lo fà.
RispondiEliminaadesso davvero basta reiterare sempre la stessa tiritera sarà conformista e politicamente corretto ma è anche un pò un offesa all'intelligenza delle persone libere e alfabetizzate.
grazie;luca
Bisogna essere dementi per non capire che se a rischiare la scomunica è solo la vittima e non il prete che si macchia di certi crimini la lotta non può essere strenua.
RispondiEliminaQuindi rivoltiamo la frittata?
RispondiEliminaE' davvero frustrante constatare che si lancia il sasso, mi si induce a rispondere e poi si cambia argomento.
Ripeto: perche' non sono stati tradotti tutti gli articoli del Crimen?
Perche' non si e' tradotto l'avverbio "semper"?
Certo che il fedele rischia la scomunica!
E la rischia nel momento in cui omette di presentare denuncia nei confronti del prete che abusa del Sacramento della Confessione (ulteriore prova del fatto che il Crimen sollicitationis non si applica alla pedofilia ma all'istigazione per mezzo della Confessione).
Risulta che nel confessionale ci siano due persone (non tre, quattro...cento...mille!).
Se il prete commette un illecito, chi lo deve denunciare se non la vittima?
E chi se non il fedele che e' venuto a conoscenza dell'abuso?
Mi pare che l'articolo non faccia una piega e sia severissimo.
R.
Per mettere i puntini sulle "i".
RispondiEliminaL'avverbio "sempre" è irrilevante.
La possibilità di denunciare non diventa mai obbligo.
Prima ci si lamenta che il fedele venga scomunicato per avere omesso un dovere e poi si scrive che non c'e' obbligo.
RispondiEliminaTradurre tutti gli articoli e notare i verbi ed i sostantivi in maiuscolo.
15. Poiché il crimine di istigazione a cose turpi di solito viene discusso davanti a giudici periferici (diocesani), affinché non rimanga occultato (insabbiato) e impunito con danno quasi sempre inestimabile a carico delle anime, è stato necessario OBBLIGARE il penitente, veramente istigato una sola o più volte, a rivelare tale crimine attraverso una denuncia IMPOSTA da una legge positiva. Dunque:
16. A norma delle Costituzioni Apostoliche e precisamente della Costituzione “Il Sacramento della penitenza” di Benedetto XIV del 1° giugno 1741, il penitente DEVE denunciare il sacerdote colpevole del delitto di avere istigato a cose turpi durante la confessione entro un mese all’Ordinario del luogo oppure al Sant’Uffizio; e chi riceve la confessione, interrogata seriamente la sua coscienza, DEVE esortare il penitente ad adempiere a questo dovere (di denunciare il crimine).
(Can. 904).
17. Invero, a norma del canone 1935, qualsiasi fedele può sempre denunciare il delitto di istigazione, di cui abbia notizia certa, anzi L'OBBLIGO di denuncia incombe ogniqualvolta qualcuno ad esso sia spinto dalla stessa legge naturale a causa di un rischio per la fede o la religione ovvero per un altro pericolo pubblico imminente.
18. In verità il fedele che consapevolmente omette di denunciare entro un mese colui, dal quale è stato istigato, contro la norma del canone 904 (sopraccitato), incorre nella scomunica latae sententiae (cioè automatica) non riservata ad alcuno (appunto perché automatica), non dovendo essere assolto se non dopo aver adempiuto al suo OBBLIGO di denuncia o se non avrà promesso seriamente di adempierlo (Can. 2368, § 2).
19. L'OBBLIGO di denuncia è personale e va adempiuto regolarmente dalla persona stessa che è stata istigata. Tuttavia se gravissime difficoltà impediscono che essa possa ottemperare al suo DOVERE di denuncia, allora, può adempiere il suo obbligo o per mezzo di una lettera o tramite un’altra persona di sua fiducia, esposti tutti i fatti all’Ordinario o del Sant’Uffizio o della Santa Penitenzieria (Istruzione del Sant’Uffizio, 20 febbraio 1867, n. 7).
Mi sembra che si sia imboccata clamorosamente la via della provocazione gratuita.
R.
diciamo che siamo alla faziosità,certi commenti negano l'evidenza,in ogni caso un prete che usa la confessione per certi fini è scominicato ipso-facto.solo i dementi e sopratutto i disonesti non lo scrivono.
RispondiEliminain ogni caso chiarissimo l'obbligo per gli ordinari di perseguire i reati e accertarsi dei fatti in maniera precisa.chiarissimo il fatto del dovere di denunciare all'ordinario e che questi ascolti il denunciante.
più che provocazione gratuita mi pare un arrampicarsi sugli specchi dell'ignoranza o sulla suggestionabilità di chi legge per negare l'evidenza,tecnica già sperimentata,40 anni di pannella hanno fatto scuola,lui citava tommaso d'aquino a sostegno dell'aborto(sic!!)masturbandosi su 2 virgole o tre parole,ok abbiamo capito chi sono i fondamentalisti qui,per queste persone se decidono che la neve è nera e calda anche durante una tempesta avrebbero l'impudenza di dirti che sei daltonico con la febbre........;
RispondiEliminaLuca
1)I soggetti del paragrafo 17 non sono "i fedeli che sono stati istigati...".
RispondiElimina2) I preti che si macchiano del "crimen sollectationis" non vengono scomunicati "ipso facto" altrimenti non sarebbe necessario un processo canonico.
Quando si ricordano di farli almeno.
Analisi logica, nessuna provocazione.
Io ho mai scritto che sono i preti ad essere scomunicati? No!
RispondiEliminaHo scritto e tradotto che sono i fedeli ad essere scomunicati se non denunciano i preti confessori abusanti.
R.
era chiaro fin da subito che erano quelli che non denunciavano a essere scomunicati.
RispondiEliminala traduzione è chiara.
i chierici essi siano vescovi o preti che usano la confessione per fini turpi o gravemente illeciti,così come altri sacramenti,la loro grave profanazione sono sempre scomunicati ipso-facto,non trattasi del decreto discusso qui ma del diritto canonico che recepisce via,via vari decretri conciliari dei più diversi e passati concili che furono ribaditi e sono rimasti nella disciplina della chiesa dal concilio di trento;non trattasi di analisi logica ma di disciplina della chiesa in generale e via via nel particolare,in quanto al processo canonico,non serve celebrarlo per scomunicare,se io sono vescovo e mi permetto di ordinare vescovo contro il parere del papa incorro nella scomunica,così come se uso la confessione per istigare un grave crimine al penitente e poi prometto l'assoluzione allo stesso sono già scomunicato.
RispondiEliminaqueste norme sono sempre state valide,che centra il crimen sollecitazionis?solo questo decreto è entrato nel particolare:"...2) I preti che si macchiano del "crimen sollectationis" non vengono scomunicati "ipso facto" altrimenti non sarebbe necessario un processo canonico.
Quando si ricordano di farli almeno."
questa frase rivela assoluta ignoranza del diritto canonico e della sostanza,non ci si macchia del crimen.....ci si macchia del peccato,questo decreto è entrato nel particolare per chiarire i comportamenti per venrie incontro a un problema che stava emergendo,chiunque nella chiesa violi un sacramento in maniera grave è sempre colpito dalla scomunica,così come l'aborto e l'omicidio volontario.SVEGLIA !!!!
lUCA
BASTARD SEI FUORI DALLA LOGICA,I PROCESSI NON SI CELEBRANO PER COMMINARE SCOMUNICHE O NO,UNO SCOMUNICATO POTREBBE ESSERE PROCESSATO O NO,CHE C'ENTRA?I PROCESSI SI CELEBRANO PER VERIFICARE I FATTI E STABILIRE GIUSTIZIA.
RispondiEliminaLA SCOMUNICA NON IMPEDISCE PROCESSI,HAI GETTATO LA MASCHERA NON CONOSCI Nè LA STORIA Nè LA DISCIPLINA DELLA CHIESA,DEL RESTO BASTA GUARDARE SU GOOGLE A COSA CORRISPONDE IL TUO NICK,MA CHI TI PAGA PER PRESIDIARE IL BLOG ODIFREDDI??
esistono da secoli ormai gruppi e comunità di persone antireligiose che hanno come finalità la tenuta sotto accusa dei loro antagonisti naturali un gruppo religoso o una religione,trattandosi loro stessi in qualche modo di appartenti a una "religio"questi spesso prevaricano assumendo caratteristiche che loro stigmatizzano nei loro avversari:il fondamentalismo,il fideismo,il dogmatismo.
RispondiEliminavarrebbe la pena a proposito di ricordare quello che da sempre Benedetto XVI ricorda a rigurdo di una "fede ragionevole"è grottesco e oltremodo paradossale che chi si propone con elementi e propositi di razionalità contro chi ha una fede della ragione,della logica e dell'analisi delle realtà dei fatti si faccia beffe,gettando la ragione e l'evidenza nel ridicolo.
il web ha la prerogativa di dare voce a tutti,nella piazza globale si sentono le più diverse voci,buffo il fatto del chiasso che gruppi particolari che a loro dire combattono l'irrazionalità delle fedi e perseguono la liberazione dai vincoli del condizionamento religioso diventino loro stessi,intolleranti,bugiardi e mistificatori applicando un palese ricorso alla mistificazione e alla menzogna mescolando sempre le carte in tavola.