STATO CITTÀ DEL VATICANO: NUOVA LEGGE SULLA CITTADINANZA
L’attribuzione della cittadinanza vaticana al personale diplomatico della Santa Sede e la distinzione tra cittadinanza e residenza. Queste, in sintesi, le principali “novità” della nuova legge vaticana “sulla cittadinanza, la residenza e l’accesso”, promulgata da Benedetto XVI il 22 febbraio scorso ed entrata in vigore oggi per “adeguare le leggi vaticane all’attuale situazione, tenendo conto dei profondi mutamenti che si sono verificati dal 1929 ad oggi”. La “legge sulla cittadinanza e il soggiorno” del 7 giugno 1929 – si ricorda in una nota dell’Osservatore Romano – “risultava ampiamente superata sotto molti aspetti”. In particolare, “la figura del ‘residente’ ha acquistato importanza sempre maggiore nella realtà vaticana; nel corso degli anni, molte persone abitanti nello Stato hanno preferito, pur avendone i requisiti, non assumere la condizione di cittadino, che, nella legge del 1929, era considerata la situazione normale di quanti vivevano nella Città del Vaticano”. Nel preambolo, è sottolineato che “la nuova legge viene ad inserirsi nell’adeguamento normativo che è attualmente in corso di elaborazione”: sono ricordate, in tal senso, la legge fondamentale e la legge sulle fonti del diritto, e viene richiamata “la particolare natura dello Stato e della realtà di fatto ivi esistente”.
A seguito della disposizione di Pio XII del 6 luglio 1940, ai sensi della quale “al personale delle rappresentanze pontificie era conferita ‘durante munere’ la cittadinanza vaticana”, nella nuova legge – che si compone di 16 articoli suddivisi in quattro capitoli - è stata prevista “l’attribuzione della cittadinanza vaticana al personale diplomatico della Santa Sede”: nell’articolo 1, viene precisato infatti che “sono cittadini dello Stato della Città del Vaticano i Cardinali residenti nella Città del Vaticano o in Roma”, e viene così inserita una disposizione prevista nell’art. 21 del Trattato Lateranense. Sono inoltre “cittadini vaticani” anche i diplomatici della Santa Sede e “coloro che risiedono nella Città del Vaticano in quanto vi sono tenuti in ragione della carica o del servizio”. Per quanto riguarda i “residenti”, oggetto dell’art. 6, in quanto “residenti non cittadini” è previsto per loro il “registro di anagrafe” ed il rilascio della “tessera di riconoscimento”. Chi non è cittadino o residente, recita l'art. 9, deve munirsi di “un titolo di accesso”. “Libero accesso”, invece, a piazza San Pietro, “ordinariamente accessibile a tutti, non diversamente da qualsiasi piazza di Roma”. Discorso analogo per la basilica di San Pietro, anche se, “dopo l'acuirsi dei pericoli del terrorismo internazionale, la prudenza esige una serie di controlli, prima non praticati”. Accesso libero (regolamentato come per gli altri musei) anche ai Musei Vaticani.
Il 26 novembre 2000 ed il 1 ottobre 2008 furono promulgate, rispettivamente da Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI, la nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano e la nuova legge sulle fonti del diritto, in sostituzione delle precedenti omonime leggi, entrambe in data 7 giugno 1929. Dopo l'emanazione di tali importanti disposizioni, “è sembrato importante procedere anche alla revisione della legge sulla cittadinanza e il soggiorno”, che porta la stessa data. Va ricordata anche la legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano, che è stata emanata il 16 luglio 2002. Per arrivare ad elaborare la “Legge sulla cittadinanza” entrata in vigore oggi, il Papa ha istituito una apposita Commissione, che ha iniziato i lavori il 23 aprile 2009 e ha trasmesso al Cardinale Segretario di Stato il testo definitivo – poi approvato dal Santo Padre - il 16 giugno 2010. Nel nuovo testo di legge, non mancano norme anche sul “divieto di accesso” in Vaticano, “in presenza di giusti motivi”: le sanzioni vanno dal “divieto di accesso temporaneo” fino all’allontanamento, per “coloro che si trovano nella Città del Vaticano senza le necessarie autorizzazioni o dopo che esse siano scadute o revocate” (art. 12). Non hanno bisogno, invece, di alcun permesso – come recita l’art. 12 – “i cardinali, i patriarchi, i vescovi e i loro accompagnatori; i membri del Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede; i congiunti del Sommo Pontefice”.
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