MOTU PROPRIO DI BENEDETTO XVI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE ATTIVITÀ ILLEGALI IN CAMPO FINANZIARIO E MONETARIO: LO SPECIALE DEL BLOG
NOTA INFORMATIVA DELLA SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE IN OCCASIONE DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE CIRCA LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO SUL TRASPORTO AL SEGUITO DI DENARO CONTANTE, 01.04.2011
Oggi, 1° aprile 2011, entra in vigore la Legge n. CXXVII concernente la prevenzione e il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, pubblicata il 30 dicembre scorso assieme alla Lettera Apostolica "Motu Proprio" del Sommo Pontefice Benedetto XVI sullo stesso argomento. La Legge, come anche il Motu Proprio, costituiscono un evento di rilevante importanza normativa che ha un significato morale e pastorale di ampia portata.
L’evento odierno s’inscrive a pieno titolo in quell’impegno della Sede Apostolica su tanti altri temi, forse meno altisonanti ma non per questo meno rilevanti, di carità nella verità, intesi cioè all’edificazione di una convivenza civile giusta ed onesta (cfr. Benedetto XVI, Enciclica Caritas in veritate, Introduzione, n. 1).
Gli Uffici ed Enti tenuti al rispetto della Legge appena entrata in vigore comprendono l’Istituto per le Opere di Religione (I.O.R.) e gli altri organismi che dipendono dallo Stato della Città del Vaticano o dalla Santa Sede, o che sono collegati a quest’ultima.
Oggi entra anche in vigore il Regolamento sul trasporto al seguito di denaro contante che l’Autorità di Informazione Finanziaria (A.I.F.) ha redatto in attuazione dell’articolo 39 della Legge n. CXXVII, esercitando le competenze assegnatele dall’art. 33, comma 5, lettera a), della Legge medesima. L’articolo 39, a sua volta, è conforme a quanto previsto nella raccomandazione speciale IX del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (G.A.F.I.) del 22 ottobre 2004 e nel Regolamento (C.E.) 26 ottobre 2005, n. 1889/2005 (relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa). Tali raccomandazioni e regolamenti esortano i governi ad adottare provvedimenti per l’individuazione dei movimenti materiali di denaro contante, compreso un sistema di dichiarazione.
La Legge vaticana, quindi, affida all’A.I.F. il compito di tradurre i principi contenuti nella Legge medesima in disposizioni operative.
Le nuove regole sul trasporto di denaro non vietano di portare somme al seguito superiori a 10.000,00 euro, sia in entrata che in uscita dallo Stato della Città del Vaticano, ma prevedono soltanto una dichiarazione da rendere presso gli Uffici ed Enti tenuti agli obblighi antiriciclaggio, dove debba compiersi una qualsiasi operazione, ovvero, in luogo di questi, al Corpo della Gendarmeria presso gli ingressi dello Stato.
Il controllo sulle movimentazioni di denaro contante è infatti ritenuto, a livello internazionale, un importante strumento di trasparenza perché la presenza di un impianto normativo antiriciclaggio, che prevede attenti controlli sulle movimentazioni finanziarie, può produrre, suo malgrado, a fini elusivi, un incremento dell’uso di denaro contante ed anche dei trasferimenti di esso al seguito che tendono a sfuggire ad una tracciabilità altrimenti più riscontrabile. Di qui l’impegno, da parte di tutte le Autorità antiriciclaggio, nel richiedere una maggiore trasparenza su tali fenomeni.
Il Regolamento, inoltre, per evitare di rendere le procedure eccessivamente complicate, dispone che le dichiarazioni del portatore vengano effettuate presso gli Uffici ed Enti tenuti agli obblighi antiriciclaggio, dove debba compiersi una qualsiasi operazione. Si evita così di duplicare le operazioni presso soggetti diversi, a un soggetto per dichiarare le somme eventualmente portate al seguito, a un altro soggetto per compiere l’operazione. Tale dichiarazione integra l’operazione da compiere e si serve di una modulistica già predisposta presso gli stessi enti. Essa, inoltre, avviene in modo tale che sia tutelata la riservatezza e la sicurezza del soggetto che trasporti al seguito denaro contante ai fini del compimento di operazioni.
La dichiarazione dovrà, alternativamente, essere resa al Corpo della Gendarmeria presso gli ingressi dello Stato solo se il trasporto al seguito non sia preordinato al compimento di operazioni presso soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio. Anche in tale ipotesi, sono stati predisposti, per facilitare i relativi adempimenti, appositi moduli, ivi reperibili, da compilare sul posto.
Il Corpo della Gendarmeria, che è stato opportunamente istruito, si pone, quindi, quale organismo con funzione di raccolta delle dichiarazioni rese presso di esso, ai fini della loro successiva trasmissione all’A.I.F.
L’obbligo di dichiarazione da parte del portatore trova peraltro, quale contrappeso, un potere di verifica dell’esatto adempimento di esso in capo alla Gendarmeria stessa. Essa, ove sussistano fondati motivi di sospetto, procede alla visita dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli altri oggetti di coloro che entrano o escono dal territorio dello Stato e, altresì, invita costoro ad esibire il denaro contante portato sulla persona. L’omesso o parziale adempimento dell’obbligo di dichiarazione è sanzionato amministrativamente.
L’A.I.F., che conserva sull’argomento un generale potere di controllo, emanerà in futuro altri Regolamenti, facilitando la vita degli operatori, dei cittadini e dei dipendenti e garantendo a tutti chiare disposizioni per l’esatto adempimento degli obblighi previsti nella Legge.
L’A.I.F., insomma, quale Autorità pubblica, ha il compito di servire la Stato della Città del Vaticano e la Santa Sede e, attraverso di loro, favorire tutti coloro che vi operano.
L’A.I.F., proseguendo in quest’attività di traduzione dei principi, in attuazione dell’articolo 34, comma 3, ha anche provveduto ad elaborare "indici di anomalia per la segnalazione delle operazioni sospette" ai fini della più agevole individuazione, da parte dei soggetti obbligati alla Legge n. CXXVII, delle situazioni di rischio operativo.
Anche tale provvedimento si muove nella logica di assicurare all’operatore, a garanzia di tutti, strumenti di informazione ed anche di formazione sulle tecniche più diffuse, ormai globali, maturate nel campo del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al fine di aiutare l’operatore a valutare correttamente le situazioni in cui viene a trovarsi e, altresì, gli strumenti di cui si serve nella quotidiana operatività.
Ovviamente una buona conoscenza delle norme e dei regolamenti applicativi è la base per l’esercizio consapevole delle responsabilità personali. L’A.I.F., dunque, provvede a dare la dovuta pubblicità legale alle prescrizioni che abbiano vigore nello Stato e nella Santa Sede con l’inserimento dei vari provvedimenti normativi negli Acta Apostolicae Sedis.
Oltre a tale forma di pubblicità legale, l’A.I.F. ha provveduto a dare comunicazione del Regolamento sul trasporto al seguito mediante avvisi, collocati in appositi spazi di maggiore frequentazione, contenenti una sintetica elencazione del contenuto e degli adempimenti richiesti dalla normativa.
L’Autorità ha seguito un approccio analogo anche per quel che concerne la Legge n. CXXVII ed il Motu Proprio, i quali, unitamente al Provvedimento sugli "Indici di anomalia per la segnalazione delle operazioni sospette", sono stati recapitati alle istanze della Santa Sede, dello Stato della Città del Vaticano e a quelle collegate con la Santa Sede che, sulla base di una prima ricognizione, relativa all’attività svolta da questi Uffici, si ritiene che potrebbero rientrare tra i soggetti obbligati di cui all’articolo 2, comma 1, della Legge n. CXXVII.
L’invio della normativa adottata a dette istanze è preordinato a rammentare e spiegare loro che, in forza della Legge, ove svolgano una delle attività previste nella Legge stessa, sono tenute:
a) ad osservare, principalmente, obblighi di adeguata verifica (artt. 28-31 della Legge); di registrazione dei rapporti e delle operazioni (art. 32 della Legge); di conservazione delle informazioni ad essi inerenti (art. 32 della Legge); di segnalazione all’A.I.F. delle eventuali operazioni sospette (art. 34 della Legge);
b) a predisporre i necessari assetti organizzativi e le procedure entro trenta giorni dall’entrata in vigore della Legge, dando comunicazione dei provvedimenti assunti, entro i successivi dieci giorni dalla loro adozione, all’A.I.F.
Come si diceva nella prima parte di questo testo, la Legge CXXVII è conforme a quanto previsto dai più recenti dispositivi normativi previsti da importanti organismi europei ed internazionali con i quali l’A.I.F. è già entrata in contatto.
In tal senso, il Prof. Marcello Condemi e l’Avv. Francesco De Pasquale, rispettivamente Sostituto del Presidente e Direttore dell’A.I.F., hanno partecipato lo scorso mese, in rappresentanza della Santa Sede e dell’Autorità medesima, alla terza riunione sull’applicazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo. Detta Convenzione è stata firmata a Varsavia nel 2005.
I predetti rappresentanti, a margine dei lavori, hanno avuto modo di intrattenersi con esponenti di MONEYVAL, organismo del Consiglio d’Europa deputato alla valutazione dell’ordinamento antiriciclaggio ed antiterrorismo anche della Santa Sede.
Nei prossimi giorni, poi, i medesimi rappresentanti saranno presenti a Strasburgo alla 35° riunione Plenaria di MONEYVAL, nell’ambito della quale si discuterà anche della candidatura della Santa Sede a sottoporre alla valutazione di tale organismo il proprio assetto antiriciclaggio ed antiterrorismo.
Bollettino Ufficiale Santa Sede
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