Vaticano: tutte le novita' antiriciclaggio
Quattro le nuove leggi emanate, vera 'rivoluzione' codice
ROMA
Il Vaticano ha varato una vera e propria ''rivoluzione'' nella propria legislazione, che riguarda principalmente i provvedimenti antiriciclaggio e antiterrorismo, ma anche norme diverse, dalla regolazione della monetazione, fino all'aggiornamento del ''codice penale'' della Santa Sede, con il contrasto alla tratta, alla droga, al traffico di rifiutipericolosi. In esecuzione della Convenzione Monetaria tra lo Stato della Citta' del Vaticano e l'Unione europea del 17 dicembre 2009, sono state emanate quattro nuove leggi. -
1: ''Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e del finanziamento del terrorismo''. E' la legge n. 127; -
2: ''Legge sulla frode e contraffazione di banconote e monete in euro'' ;
3: ''Legge relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro e sull'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro'';
4: ''Legge riguardante la faccia, i valori unitari e le specificazioni tecniche, nonche' la titolarita' dei diritti d'autore sulle facce nazionali delle monete in euro destinate alla circolazione''.
PROCESSO DI ELABORAZIONE - E' stato condotto con l'assistenza del Comitato misto, composto da rappresentanti dello Stato della Citta' del Vaticano e dell'Unione Europea. La Delegazione dell'Unione Europea e' costituita, a sua volta, da rappresentanti della Commissione e della Repubblica italiana, nonche' da rappresentanti della Banca centrale europea.
LA LEGGE PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO - Contiene, in un corpo unitario le fattispecie delittuose, che ricomprendono il riciclaggio, l'autoriciclaggio ed altri comportamenti delittuosi (dalla tratta al traffico di droga) che generano i proventi, poi ''ripuliti'' dal riciclatore), per le quali sono previste sanzioni penali, come il carcere (fino a 20 anni).
PRINCIPALI OBBLIGHI - ''Adeguata verifica'' della controparte; registrazione e conservazione dei dati relativi ai rapporti continuativi e alle operazioni; segnalazione delle operazioni sospette.
CONFORMITA' CON REGOLE UE - L'impianto normativo, pur tenendo conto delle peculiarita' dell'ordinamento vaticano in cui si inserisce, e' conforme ai principi e alle regole vigenti nell'Unione europea, risultando cosi' allineato a quello di Paesi che, in questo ambito, dispongono di normative avanzate. Cio' e' testimoniato dalle previsioni, tra l'altro, in materia di autoriciclaggio (fattispecie non ancora contemplata in Paesi a stringente legislazione), dai CONTROLLI SUL DENARO CONTANTE IN ENTRATA O IN USCITA dallo Stato della Citta' del Vaticano, dagli OBBLIGHI SUL TRASFERIMENTO DI FONDI e, infine, dai presidi sanzionatori amministrativi, rigorosi ed applicabili non solo agli enti e alle persone giuridiche, ma anche alle persone fisiche che agiscono in esse.
ENTRATA IN VIGORE - Primo aprile 2011.
LEGGE SULLA FRODE E CONTRAFFAZIONE - Risponde all'esigenza di adottare una solida rete di protezione legale delle banconote e delle monete in euro contro la falsificazione.
LEGGI IN MATERIA DI BANCONOTE E MONETE IN EURO - Contengono le disposizioni per stesse banconote e monete. Non ci saranno banconote in euro emesse dal Vaticano.
REGOLE VALIDE PER VATICANO E SANTA SEDE - Il processo di normazione non ha riguardato solo lo Stato della Citta' del Vaticano ma anche la Santa Sede - che ha un ordinamento distinto - alla quale fanno capo enti ed organismi operanti in vari campi dai dicasteri di Curia allo Ior.
MOTU PROPRIO - E' stato grazie alla Lettera Apostolica di Benedetto XVI che la normativa antiriciclaggio e' stata estesa alla Santa Sede. Vi si stabilisce che la Legge e le sue future modificazioni abbiano vigenza anche per i ''Dicasteri della Curia Romana e per tutti gli Organismi ed Enti dipendenti dalla Santa Sede'', tra i quali l'Istituto per le Opere di Religione, riconfermando l'impegno del medesimo ad operare secondo i principi ed i criteri internazionalmente riconosciuti;
SI COSTITUISCE L'AUTORITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA (AIF) - Organismo autonomo ed indipendente con incisivi compiti di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nei confronti di ogni soggetto, persona fisica o giuridica, ente ed organismo di qualsivoglia natura dello Stato della Citta' del Vaticano, dei Dicasteri della Curia Romana e di tutti gli Organismi ed Enti dipendenti dalla Santa Sede;
SI DELEGANO I COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI VATICANI ad esercitare, per i reati in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la giurisdizione penale. AIF - il Presidente con i membri del Consiglio direttivo sono nominati dal Santo Padre. E' chiamata ad emanare complesse e delicate disposizioni di attuazione, indispensabili per assicurare che i soggetti della Santa Sede e dello Stato della Citta' del Vaticano rispettino i nuovi ed importanti obblighi di antiriciclaggio e di antiterrorismo a partire dal 1 aprile 2011.
POSSIBILI INTEGRAZIONI - L'esperienza segnalera' le eventuali esigenze di affinamento ed integrazione dell'assetto normativo in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ai principi e agli standard vigenti nella comunita' internazionale; tali esigenze potrebbero prospettarsi in ragione della disponibilita' gia' manifestata da parte della Santa Sede e dal Vaticano a confrontarsi con i competenti organismi internazionali attivi sul fronte del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
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