I due schemi relativi alla lotta della Chiesa Cattolica nei confronti degli abusi commessi da sacerdoti. Premessa (Raffaella)
LE DECISIONI E L'ESEMPIO DI PAPA BENEDETTO XVI NEL COMBATTERE LA PIAGA DELLA PEDOFILIA NELLA CHIESA. CRONOLOGIA
PONTIFICATO DI PAPA BENEDETTO XV
1917: promulgazione del Codice di diritto canonico che riconosce l’esistenza di un certo numero di reati canonici o “delitti” riservati alla competenza esclusiva della Sacra Congregazione del Sant’Uffizio che ha funzione di tribunale.
PONTIFICATO DI PAPA PIO XI
1922: il Sant’Uffizio emana l'Istruzione “Crimen Sollicitationis”, con istruzioni dettagliate alle singole Diocesi e ai tribunali sulle procedure da adottare quando essi devono trattare il delitto canonico di sollecitazione.
Questo gravissimo delitto riguarda l’abuso della santità e della dignità del Sacramento della Penitenza da parte di un prete cattolico, che solleciti il penitente a peccare contro il sesto comandamento, con il confessore o con una terza persona.
L’Istruzione del 1922 include una breve sezione dedicata ad un altro delitto canonico: il crimen pessimum, che tratta della condotta omosessuale da parte di un chierico.
Le norme che riguardano il crimen pessimum vengono estese all’odioso crimine dell’abuso sessuale di bambini prepuberi e alla bestialità. (confronta qui).
PONTIFICATO DI PAPA PIO XII
1956: Pio XII dispone la prima visita apostolica ai Legionari di Cristo dopo che erano emerse gravissime accuse al fondatore, Marcial Maciel Degollado.
9 ottobre 1958: muore Pio XII.
9 ottobre - 28 ottobre 1958: la visita apostolica ai Legionari non giunge ad una formale conclusione proprio a causa della morte di Papa Pacelli. Durante il periodo di sede vacante la Congregazione per i religiosi comunica in modo irrituale al cardinale Clemente Micara, vicario generale per la diocesi di Roma, che nulla osta al reintegro di Maciel, seppure con alcune limitazioni.
PONTIFICATO DI PAPA GIOVANNI XXIII
1959: viene disposto il reintegro di Maciel senza limitazioni.
1962: Giovanni XXIII autorizza una ristampa dell’Istruzione del 1922 con una breve aggiunta sulle procedure amministrative nei casi che coinvolgono chierici religiosi. Viene mantenuto il nome di "Crimen Sollicitationis" (testo latino, traduzione in inglese).
Le copie della ristampa del 1962 dovevano essere distribuite ai Vescovi radunati nel Concilio Vaticano II (1962-1965), ma la maggiorparte di esse non venne mai consegnata (confronta qui).
1965 (conclusione del Concilio) - 1983 (promulgazione del nuovo codice di diritto canonico).
Il periodo fra il 1965 e il 1983 è contrassegnato da differenti tendenze fra gli studiosi di diritto canonico in merito ai fini della legge penale canonica e alla necessità di un approccio decentralizzato ai casi, valorizzando l’autorità e il discernimento del Vescovi locali.
Viene preferito un “atteggiamento pastorale” nei confronti delle condotte inappropriate; i processi canonici vengono da alcuni ritenuti anacronistici (confronta qui).
1962- 2001: l'Istruzione "Crimen Sollicitationis" resta in vigore per i SOLI CASI riguardanti l’abuso del Sacramento della Penitenza da parte di un prete cattolico, che solleciti il penitente a peccare contro il sesto comandamento, con il confessore o con una terza persona.
Il Sant'Uffizio non è quindi, in questa fase, competente per tutti i casi di pedofilia ma solo per quelli che implicano l'abuso della Confessione.
(Ovviamente essi dovevano essere segnalati alla Congregazione dai vescovi diocesani o dai superiori degli Ordini non avendo la CDF, ex Sant'Uffizio, ne' una sfera di cristallo ne' telecamere in ogni confessionale del mondo).
Nel periodo seguente al Concilio Vaticano II, vengono presentati alla Congregazione per la Dottrina della Fede pochi casi riguardanti condotte sessuali inappropriate del clero relative a minori: alcuni di questi casi sono legati all’abuso del Sacramento della Penitenza; alcuni altri possono essere stati inviati tra le richieste di dispensa dagli obblighi dell’ordinazione sacerdotale e dal celibato (prassi talvolta definita “laicizzazione”), che sono state trattate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede sino al 1989 (dal 1989 al 2005 la competenza per tali dispense è passata alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; dal 2005 ad oggi, gli stessi casi vengono trattati dalla Congregazione per il Clero).
PONTIFICATO DI PAPA GIOVANNI PAOLO II
1983: promulgazione del nuovo codice di diritto canonico.
Can. 1395, § 2: “Il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, se invero il delitto sia stato compiuto con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con un minore al di sotto dei 16 anni, sia punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti”.
Secondo il Codice di diritto canonico del 1983 i processi vengono celebrati nelle Diocesi.
Gli appelli dalle sentenze giudiziali possono essere presentati presso la Rota Romana, mentre i ricorsi amministrativi contro i decreti penali vengono proposti presso la Congregazione per il Clero. La Congregazione per la dottrina della fede non viene citata.
L'art. 6 del codice di diritto canonico così recita: "entrando in vigore questo Codice, sono abrogati… qualsiasi legge penale, sia universale sia particolare emanata dalla Sede Apostolica, a meno che non sia ripresa in questo stesso Codice”.
19 febbraio 1988: il cardinale Joseph Ratzinger, Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, competente per i casi di dispensa sacerdotale ma non per quelli di pedofilia, scrive al card. José Rosalío Castillo Lara, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, per chiedere l'interpretazione autentica di alcune norme del codice di diritto canonico.
Il card. Ratzinger si lamenta della complessità della procedura prevista dal codice di diritto canonico per la dispensa sacerdotale. Inoltre ritiene contrario alla giustizia e al bene dei fedeli il fatto che tale dispensa non sia considerata una punizione ma una concessione. Secondo Ratzinger occorre punire con decisione i preti che "si sono resi colpevoli di gravi e scandalosi comportamenti" (confronta qui).
Chiede, in sostanza, se sia possibile prevedere, in casi determinati, una procedura più rapida e semplificata”.
10 marzo 1988: il card. José Rosalío Castillo Lara, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, risponde al card. Ratzinger che "cercare di semplificare ulteriormente la procedura giudiziaria per infliggere o dichiarare sanzioni tanto gravi come la dimissione dallo stato clericale...non sembra affatto conveniente".
28 giugno 1988: promulgazione della Costituzione Apostolica Pastor bonus da parte di Giovanni Paolo II.
L’articolo 52 della Pastor Bonus allarga la competenza penale della CDF ma non stabilisce quali sono i delitti che ricadono sotto la giurisdizione esclusiva della Congregazione per la dottrina della fede. Non esiste, quindi, un elenco tassativo e di fatto non cambia nulla. In particolare non si fa alcun riferimento al crimine di pedofilia. Fino al 2001 sono i vescovi che devono occuparsi dei delitti commessi dai preti pedofili.
L'art. 52 della Pastor Bonus, pertanto, risulta ancora insufficiente sul piano operativo (confronta qui).
1989: la competenza in materia di dispensa sacerdotale passa dalla Congregazione per la dottrina delle fede alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.
1994: La Santa Sede concede un indulto per i Vescovi degli Stati Uniti.
ATTENZIONE: L'indulto è una deroga al diritto canonico concessa, in questo caso, per inasprire le pene per i colpevoli e per permettere la celebrazione di processi per reati che rischiano di essere prescritti. Infatti l’età per definire il delitto canonico di abuso sessuale di un minore viene elevata a 18 anni. Inoltre, il tempo per la prescrizione viene esteso ad un periodo di 10 anni calcolato a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima.
Viene indicato esplicitamente ai Vescovi di svolgere i processi canonici nelle Diocesi.
Gli appelli sono riservati alla Rota Romana, i ricorsi amministrativi alla Congregazione per il Clero. Mai citati la CDF o il Crimen Sollicitationis.
1995: il cardinale Hans Hermann Groer, arcivescovo di Vienna, viene accusato da un gruppo di vittime e dai media austriaci di avere compiuto abusi sessuali su giovani in un monastero negli anni Settanta.
Il cardinale Joseph Ratzinger chiede a gran voce l'apertura di un'inchiesta per verificare le accuse ed eventualmente punire Groer. L'inchiesta viene però stoppata sul nascere. Nel 2010 il cardinale Schoenborn, successore di Groer, spiegherà che gli sforzi del card. Ratzinger furono bloccati dall'ala della Curia romana favorevole all'insabbiamento e contraria all'inchiesta, ala che avrebbe avuto il sopravvento durante il pontificato di Giovanni Paolo II (confronta qui e qui).
Utile la seguente lettura: "Un testimone: raccontare la Chiesa locale. Intervista a Erich Leitenberger"
1996: L’indulto del 1994 per gli Stati Uniti viene esteso all'Irlanda.
Ancora una volta: l'indulto è una deroga al diritto canonico concessa ai vescovi per inasprire le pene.
1996: intervento del card. Joseph Ratzinger, come Membro della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, nella preparazione delle facoltà speciali concesse a tale Congregazione per far fronte, in via anche di doverosa “supplenza”, ad altro genere di problemi disciplinari nei luoghi di missione.
1997: nell’Adunanza Plenaria del febbraio 1997, la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli decide di sollecitare da Giovanni Paolo II “facoltà speciali” che le permettano di poter intervenire per via amministrativa, in determinate situazioni penali, al margine delle disposizioni generali del Codice. Il relatore della Plenaria è il cardinale Ratzinger.
1998: il cardinale Groer viene finalmente costretto alle dimissioni dalla Santa Sede. Si ritira in Germania dove morirà il 24 marzo 2003.
30 aprile 2001: Giovanni Paolo II promulga il motu proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela" che include in modo chiaro e specifico l’abuso sessuale di un minore di 18 anni commesso da un chierico nel nuovo elenco di delitti canonici riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. La prescrizione per questi casi viene fissata in 10 anni a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima.
18 maggio 2001: il card. Joseph Ratzinger e Mons. Tarcisio Bertone firmano la lettera "De delictis gravioribus", prevista dal motu proprio di Giovanni Paolo II e contenente norme confermate e ratificate personalmente dal Pontefice. Quella del cardinale Ratzinger non è altro che una "lettera applicativa" del motu proprio di Wojtyla, da esso dipendente e senza il quale non esisterebbe (vedi articolo di Marco Politi).
Nella lettera della CDF vengono indicati tassativamente i delitti più gravi, sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, riservati alla Congregazione; inoltre vengono indicate le speciali norme procedurali da osservarsi nei casi riguardanti tali gravi delitti, comprese le norme circa la determinazione delle sanzioni canoniche e la loro imposizione.
ATTENZIONE: il motu proprio di Giovanni Paolo II ma soprattutto la Lettera del card. Ratzinger non sono e non sono mai stati documenti segreti.
Non solo essi sono stati pubblicati (in latino) sulla "Gazzetta Ufficiale" del Vaticano e sul sito della Santa Sede, ma i mass media parlarono ampiamente dei due documenti che, quindi, NON ERANO ASSOLUTAMENTE SEGRETI.
La "pistola fumante", la prova provata del fatto che cio' che sto affermando e' la pura verita' e' contenuta in un articolo pubblicato il 9 gennaio 2002 su "La Repubblica", a firma di Marco Politi.
Si legga anche l'articolo , sempre di Politi, del 4 marzo 2002 in cui parla viene ribadito lo stesso concetto.
Chi afferma (e non sono pochi anche oggi) che la Lettera De delictis gravioribus era un documento segreto non solo e' in malafede ma afferma il falso e, fosse per me, sarebbe denunciato.
Marzo 2002: costretto a dimettersi il vescovo di Poznań (Polonia), Juliusz Paetz, segretario di anticamera di Giovanni Paolo II nei primi anni di Pontificato.
23 aprile 2002: Discorso di Giovanni Paolo II ai Cardinali Americani
14 ottobre 2002: Lettera inviata dal Prefetto della Congregazione per i Vescovi, card. Giovanni Battista Re, al Presidente della Conferenza dei Vescovi Cattolici degli Stati Uniti, S.E. Mons. Wilton Daniel Gregory a proposito delle norme con cui trattare gli abusi sessuali dei preti.
16 dicembre 2002: Recognitio della Santa Sede per le "Essential Norms" redatte e riviste dai Vescovi americani per combattere gli abusi sessuali dei preti. La Recognitio è firmata dal card. Giovanni Battista Re.
13 dicembre 2002: il cardinale di Boston, Bernard Francis Law, è costretto a dimettersi per le accuse di copertura di preti pedofili.
2003: la Congregazione per la dottrina della fede adotta un regolamento interno contenente le linee guida da seguire in caso di accuse di pedofilia contro un sacerdote. Tale regolamento, fondamentale nella lotta agli abusi, è stato pubblicato nel 2010.
2004: Discorsi di Giovanni Paolo II ai Vescovi Americani in Visita ad Limina Apostolorum
27 maggio 2004: Giovanni Paolo II nomina il cardinale Law arciprete della Basilica di Santa Maria Maggiore. La decisione suscita un'ondata di indignazione negli Usa.
Luglio 2004: scoppia lo scandalo del seminario austriaco di St. Pölten dove gli inquirenti trovano materiale pornografico in quantità industriale (vedi articolo di Politi). Giovanni Paolo II ordina una visita apostolica. Il vescovo di Sankt Poelten, Kurt Krenn, tenta di minimizzare i fatti.
Settembre 2004: si dimette il vescovo di St. Pölten, Krenn, su pressione della Santa Sede.
30 novembre 2004: udienza di Giovanni Paolo II ai Legionari di Cristo in occasione del sessantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale di Marcial Maciel Degollado.
Ultimi mesi del 2004: il cardinale Joseph Ratzinger chiede e ottiene da Giovanni Paolo II l'autorizzazione a riaprire il caso Maciel. L'indagine viene condotta da Mons. Scicluna, promotore di giustizia della Congregazione per la dottrina della fede.
LA CRONOLOGIA CONTINUA SUL SEGUENTE POST:
LE DECISIONI E L'ESEMPIO DI PAPA BENEDETTO XVI NEL COMBATTERE LA PIAGA DELLA PEDOFILIA NELLA CHIESA. CRONOLOGIA
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mercoledì 3 agosto 2011
11 commenti:
Ci siamo trasferiti ad altro indirizzo
:-)
Vieni a trovarci ed a lasciare un commento nella nuova casa:
IL BLOG DEGLI AMICI DI PAPA RATZINGER 5
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.
WOW!
RispondiEliminaRaffaella.... solo una parola: GRAZIE!
RispondiElimina^__^
le copio subito in Difendere la Vera Fede...e non si dica: "IO NON LO SAPEVO"....
Dio renda merito a te e chi ha collaborato con te, per questo immenso lavoro di DIVULGAZIONE DELLA VERITA'....
il resto mettiamolo nella mani di Dio...
Davvero favoloso!
RispondiEliminaHai fatto un lavoro fantastico.
Baci.
Béatrice (benoit-et-moi)
Raffaella,
RispondiEliminati chiedo di illuminarci meglio sulla lettera delictis gravioribus,da alcuni utilizzata come capo d'accusa contro Ratzinger e Bertone,dicendo che da allora iniziarono a coprire!!
Balle!
RispondiEliminaInnanzitutto la lettera De delictis gravioribus non e' un documento nato improvvisamente dalla penna del card. Ratzinger ma e' l'applicazione di un motu proprio di Giovanni Paolo II.
Visto e considerato che i vescovi, competenti per i crimini di pedofilia fino al 2001, avevano spesso e volentieri insabbiato le inchieste o trasferito i preti colpevoli da una parrocchia all'altra, la Santa Sede decise di "avocare" (chiamare a se', cioe' sottrarre alle diocesi) le cause di pedofilia assegnandole alla competenza esclusiva della Congregazione per la dottrina della fede.
La decisione fu presa per evitare gli insabbiamenti e non certo per insabbiare.
Infatti dal 2001 ad oggi centinaia di preti sono stati ridotti allo stato laicale.
La maggiorparte degli abusi di cui i media ci parlano si sono verificati nei decenni precedenti il 2001 ma sono "stranamente" venuti alla luce solo negli ultimi anni.
La lettera "De delictis gravioribus" alza i termini di prescrizione e fa chiarezza in una materia su cui il codice canonico aveva lasciato una lacuna.
Inoltre non parliamo di un documento segreto ma di un testo che tutti conoscevano.
Politi infatti ne parla gia' nel 2002:
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2002/03/04/dal-2001-nuove-norme-antiabusi.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2002/01/09/il-vaticano-ordina-ai-vescovi-indagate-sui.html
Fantastica Raffaella! Straordinario!!
RispondiEliminaSe ci fossi tu in Vaticano, qualcosa funzionerebbe meglio!!
Raffaella santa subito!
jacu
ciao Raffaella, davvero ben fatto il post! vorrei però fare una riflessione sulla vigenza del Crimen. nel post dici che esso rimane in vigore dalla ristampa del 65' fino al 2001. non ne sarei però così sicuro (chiedo per qst lumi). l'art. 6 del Codice del 1983 come tu stessa hai riportato sancisce l'abolizione di qls norma penale (come appunto il crimen) non espressamente richiamata nel Codice stesso. Non mi risulta che qst richiamo ci sia. se così fosse il Crimen sndrebbe considerato abolito già a partire dal 1983. sarebbe interessante fare su questo più chiarezza. avendolo letto l'ho trovato peraltro molto convincente specie nella valutazione delle denunce anonime, non sarebbe male a mio giudizio riprenderlo per quella circostanza.
RispondiEliminaAntonio
Hai assolutamente ragione, Antonio!
RispondiEliminaAnche io ho il tuo stesso dubbio ma, non essendo esperta di diritto canonico, ho inserito entrambe le versioni. Anche perche' su questo punto non tutti concordano.
Secondo me hai ragione tu: il codice del 1983 ha abrogato il crimen sollicitationis. Proprio per quello ho inserito la frase del codice stesso.
Alcuni pero' affermano che il testo resto' in vigore per i casi di abuso della confessione.
Finora nessuno ha messo una parola chiara su questo punto.
Cio' che e' certo e' che il codice di diritto canonico del 1983 (non per colpa di Giovanni Paolo II ovviamente) ha creato molte lacune e generato confusione. Tanto e' vero che sono stati emanati nel tempo vari provvedimenti per correggere le norme canoniche.
Altro dato, certissimo: fino al 2001 la Congregazione per la dottrina della fede non aveva alcuna competenza in materia di pedofilia.
Il codice canonico e l'indulto agli Usa parlano chiaro: i processi si celebravano nelle diocesi fino al motu proprio del 2001.
R.
http://www.youtube.com/watch?v=m5hjNO7xQnw
RispondiEliminaRaffa in quel video su,accusano Ratzinger solo in virtù del Crimen sollecitationis e delictis gravioribus....
Non possiamo farci nulla, Roberto, se non utilizzare il web per cercare di spiegare i fatti.
RispondiEliminaCerto! Il Vaticano potrebbe fare moltissimo per eliminare il video, ma non credo che abbia intenzione di muovere un dito.
R.
Complimenti Raffaella,davvero un bel lavoro che rende un servizio al Santo Padre e alla verità!
RispondiEliminaPurtroppo il codice del 1983 ha avuto un effetto devastante non solo per questi tipi di crimini ma per l'andazzo che si è instaurato anche nelle università pontificie.Si doveva solo raccomandare non punire...
Il tema ricorrente era che il codice pio benedettino contrastava con il Vaticano II perché troppo severo mentre si doveva applicare sempre la"misericordia"...e riportavano la frase di Giovanni XXIII che i "tempi del bastone erano finiti"!<
Ti racconto questo episodio per onestà e perché si capisca che se qualcosa è andato storto... la colpa è del clero progressista che ha occupato la chiesa per quarant'anni negando di fatto il diritto e asservendolo ad una teologia deviata!