LE DECISIONI E L'ESEMPIO DI PAPA BENEDETTO XVI NEL COMBATTERE LA PIAGA DELLA PEDOFILIA NELLA CHIESA. CRONOLOGIA
LA RISPOSTA DELLA SANTA SEDE ALLA PEDOFILIA NELLA CHIESA: CRONOLOGIA (1917-2005)
Vedi anche:
L’influsso del Cardinal Ratzinger nella revisione del sistema penale canonico (Juan Ignacio Arrieta, Civiltà Cattolica)
MODIFICHE INTRODOTTE NELLE NORMAE DE GRAVIORIBUS DELICTIS: LE NUOVE NORME E LA LETTERA DELLA CDF AI VESCOVI ED AGLI ALTRI ORDINARI E GERARCHI INTERESSATI
CHIESA E PEDOFILIA: LA TOLLERANZA ZERO DI PAPA BENEDETTO XVI
Le tre lettere inedite del 1988, l'assoluta coerenza nella condotta di Joseph Ratzinger, cardinale e Papa, il diritto penale canonico ed i segni dei tempi. Qualche riflessione (Raffaella)
Tre lettere del 1988, recentemente rese pubbliche, dimostrano come il futuro Benedetto XVI abbia premuto in più occasioni per ottenere procedure più rapide per punire i preti colpevoli di abusi (John Thavis)
Svolta nel sistema penale canonico (Galeazzi)
Le tre lettere pubblicate ieri dimostrano che Ratzinger si attivò contro i preti pedofili non dal 2001 ma dal 1988
Il Papa è stato l'anima della riforma del sistema penale ecclesiastico (Zenit)
Il cardinale Ratzinger è sempre stato fermo contro gli abusi da parte dei sacerdoti (La Croix)
Già dal 1988 il card. Ratzinger cercò una soluzione per allontanare velocemente i preti accusati di pedofilia (AP)
Forse involontariamente il NYT mostra la "pistola fumante": nel 1995 non era la CDF ad essere competente in materia di abusi del clero
Diritto ecclesiale, «edificio» fondato nella teologia. Ha la presentazione dell’allora card. Ratzinger il libro di Dario Composta pubblicato nel 1985 e ora ristampato dalla Lev (Cardinale)
Tutta la stampa mondiale parla delle lettere inedite del card. Ratzinger. I media italiani tacciono vergognosamente. Unica eccezione: un piccolo cenno al TG2
L'influsso del cardinale Ratzinger nella revisione del sistema penale canonico (Radio Vaticana)
Abusi, nel 1988 Ratzinger chiese più severità (Cardinale)
Ratzinger anti-abusi,nuove prove (Galeazzi)
Le carte non più segrete del Vaticano. Tre lettere di Ratzinger del 1988 (Magister)
Papa Benedetto XVI, ancora cardinale, ha cercato invano di accelerare il processo di laicizzazione dei sacerdoti colpevoli di gravi delitti (Francis X. Rocca)
Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi invierà ai propri membri e consultori una bozza con alcune proposte per la riforma del libro VI del Codice di diritto canonico, base del sistema penale della Chiesa
John Allen: il Vaticano pubblica la "pistola fumante", la prova del fatto che Ratzinger voleva "razionalizzare" le norme penali del codice canonico fin dal suo arrivo a Roma
Pedofilia, il card. Ratzinger aveva chiesto più severità. In tre lettere inedite del 1988 il futuro Papa sollecitava una revisione in senso restrittivo delle garanzie processuali in caso di abusi sessuali (Tg1)
Capitola il New York Times che ammette: il cardinale Ratzinger spinse per una procedura semplificata per punire i preti pedofili nel lontano 1988, ma la sua richiesta non fu soddisfatta. E' la prova più concreta della tolleranza zero del Papa mai pubblicata finora
La domanda sorge spontanea: perchè le tre lettere inedite del card. Ratzinger risalenti al 1988 spuntano solo oggi?
Il Papa decise già nel 2007 (prima degli scandali!) una modifica delle norme penali canoniche che riguardano, tra l'altro, la pedofilia dei sacerdoti (Apcom)
Domani misureremo la professionalità dei media. Verrà data notizia delle prove della tolleranza zero di Joseph Ratzinger sulla pedofilia?
Preti pedofili, già nel 1988 il cardinale Ratzinger chiese più severità. Pubblicate tre lettere inedite dell'allora Prefetto della CDF (Agi)
Vaticano: Nuova riforma norme penali, revisione nel segno di Ratzinger. Pubblicate lettere inedite dell’allora prefetto della Congregazione della dottrina della fede (Velino)
CHIESA E PEDOFILIA: LA PUNTATA DI MATRIX (VIDEO INTEGRALE)
Siamo di fronte ad un documento di eccezionale importanza. E' la prova scritta del fatto che
il card. Ratzinger sollecito' in piu' occasioni una riforma del diritto canonico volto a punire i responsabili di gravissimi ed aberranti delitti. E' anche la prova che la competenza era riservata ai vescovi fino al 2001, quando Giovanni Paolo II concesse alla CDF la competenza esclusiva in ordine ai delitti piu' gravi.
R.
Il cardinale Ratzinger e la revisione del sistema penale canonico in tre lettere inedite del 1988
Un ruolo determinante
Questo articolo del vescovo segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi sarà pubblicato nel prossimo numero de "La Civiltà Cattolica" in una forma più ampia.
di Juan Ignacio Arrieta
Nelle prossime settimane il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi invierà ai propri membri e consultori una bozza con alcune proposte per la riforma del libro vi del Codex iuris canonici, base del sistema penale della Chiesa. Una commissione di esperti penalisti ha lavorato per quasi due anni, rivedendo il testo promulgato nel 1983 per mantenere l'impianto generale e la numerazione dei canoni, ma anche per modificare decisamente alcune scelte dell'epoca rivelatesi meno riuscite.
L'iniziativa nasce dal mandato conferito da Benedetto XVI ai nuovi superiori del dicastero il 28 settembre 2007. Da quell'incontro è risultato evidente come l'indicazione rispondesse a un convincimento profondo del Papa, maturato in anni di esperienza diretta, e a una preoccupazione per l'integrità e la coerente applicazione della disciplina nella Chiesa; convincimento e preoccupazione che hanno guidato i passi del cardinale Joseph Ratzinger sin dall'inizio del suo lavoro come prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, malgrado le oggettive difficoltà provenienti, tra l'altro, dal particolare momento legislativo vissuto all'indomani della promulgazione del Codex. Per valutarlo meglio occorre ricordare alcune particolarità del quadro legislativo allora appena ridisegnato.
Il sistema penale del Codex iuris canonici
Il sistema penale del Codex del 1983 possiede un impianto sostanzialmente nuovo rispetto a quello del 1917, e s'inquadra nel contesto ecclesiologico disegnato dal concilio Vaticano ii. Per quanto riguarda la disciplina penale, vuole ispirarsi anche ai criteri di sussidiarietà e di "decentramento", concetto usato per indicare la particolare attenzione riservata al diritto particolare e, soprattutto, all'iniziativa dei singoli vescovi nel governo pastorale, essendo essi, come insegna il concilio (cfr. Lumen gentium, n. 27), vicari di Cristo nelle rispettive diocesi. Nella maggioranza dei casi, infatti, il Codex affida alla valutazione degli Ordinari locali e dei superiori religiosi il discernimento sull'opportunità o meno di imporre sanzioni penali, e sul modo di farlo.
Ma un altro fattore ha segnato, ancora più profondamente, il nuovo diritto penale canonico: le formalità giuridiche e i modelli di garanzia stabiliti per applicare le pene canoniche. Infatti, in coerenza con l'enunciato dei diritti fondamentali di tutti i battezzati per la prima volta espresso dal Codex, si sono adottati sistemi di protezione e di tutela di questi diritti, desunti in parte dalla tradizione canonica, in parte da altre esperienze giuridiche, talvolta in modo non del tutto rispondente alla realtà della Chiesa in tutto il mondo. Le garanzie sono imprescindibili, particolarmente nel sistema penale; occorre tuttavia che esse siano bilanciate e consentano l'effettiva tutela dell'interesse collettivo. L'esperienza successiva ha dimostrato come alcune delle tecniche adoperate dal Codex a garanzia dei diritti non fossero imprescindibili, e che avrebbero potuto essere sostituite da altre garanzie più consone con la realtà ecclesiale. Anzi, queste tecniche rappresentavano in vari casi, un oggettivo ostacolo, talvolta insuperabile per la scarsità di mezzi, all'effettiva applicazione del sistema penale.
Si potrebbe dire, per quanto paradossale possa ora risultare questa constatazione, che il libro vi sulle sanzioni penali sia, nel Codex, quello che ha potuto beneficiare di meno da quelle continue altalene normative che hanno caratterizzato il periodo post-conciliare. Altri settori della disciplina canonica, infatti, hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con la realtà concreta della Chiesa attraverso norme ad experimentum, che hanno consentito poi di valutare l'esito dei risultati, positivo o negativo che fosse, al momento di redigere le norme definitive.
Il sistema penale, viceversa, pur essendo del tutto nuovo, o quasi, rispetto al precedente, non ha avuto opportunità di riscontro sperimentale, esordendo da zero nel 1983. Il numero dei delitti tipizzati era stato drasticamente ridotto ai soli comportamenti di speciale gravità, e l'imposizione delle sanzioni rimessa ai criteri di valutazione di ciascun Ordinario, inevitabilmente diversi.
C'è da aggiungere che su questo settore della disciplina canonica si sentiva particolarmente - e si sente tuttora - l'influsso di un diffuso anti-giuridicismo, che si traduceva, tra l'altro, nella difficoltà di riuscire a comporre le esigenze della carità pastorale con quelle della giustizia e del buon governo. Perfino la redazione di alcuni canoni del Codex, infatti, contiene richiami alla tolleranza che potrebbero essere indebitamente letti come volontà di dissuadere l'Ordinario dall'impiego delle sanzioni penali laddove ciò fosse necessario per esigenze di giustizia.
Una richiesta del cardinale Ratzinger
(19 febbraio 1988)
In questo quadro legislativo rappresentò un evidente elemento di contrasto una lettera scritta il 19 febbraio 1988 dal prefetto della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, il cardinale Ratzinger, al presidente della Pontificia Commissione per l'Interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico, cardinale José Rosalío Castillo Lara. Si tratta di un documento importante e unico, ove si denunciano le negative conseguenze che stavano producendo nella Chiesa alcune opzioni del sistema penale stabilito appena cinque anni prima. Lo scritto è riemerso nel quadro dei lavori realizzati in questo periodo per la revisione del libro VI.
La motivazione della lettera è ben circoscritta.
La Congregazione per la Dottrina della Fede era a quell'epoca competente per studiare le richieste di dispensa dagli oneri sacerdotali assunti con l'ordinazione. La relativa dispensa veniva concessa come gesto di grazia da parte della Chiesa, dopo avere da un lato vagliato attentamente l'insieme di tutte le circostanze concorrenti nel singolo caso e dall'altro soppesato l'oggettiva gravità degli impegni assunti davanti a Dio e alla Chiesa al momento dell'ordinazione sacerdotale.
Le circostanze che motivavano alcune delle richieste di dispensa da questi impegni, tuttavia, erano tutt'altro che meritorie di atti di grazia.
Il testo della lettera è eloquente:
«Eminenza, questo Dicastero, nell'esaminare le petizioni di dispensa dagli oneri sacerdotali, incontra casi di sacerdoti che, durante l'esercizio del loro ministero, si sono resi colpevoli di gravi e scandalosi comportamenti, per i quali il cjc, previa apposita procedura, prevede l'irrogazione di determinate pene, non esclusa la riduzione allo stato laicale.
Tali provvedimenti, a giudizio di questo Dicastero, dovrebbero, in taluni casi, per il bene dei fedeli, precedere l'eventuale concessione della dispensa sacerdotale, che, per natura sua, si configura come "grazia" a favore dell'oratore. Ma attesa la complessità della procedura prevista a tal proposito dal Codex, è prevedibile che alcuni Ordinari incontrino non poche difficoltà nell'attuarla.
Sarei pertanto grato all'Eminenza Vostra Rev.ma se potesse far conoscere il Suo apprezzato parere circa l'eventuale possibilità di prevedere, in casi determinati, una procedura più rapida e semplificata»
La lettera rispecchia, innanzitutto, la naturale ripugnanza del sistema di giustizia a concedere come atto di grazia (dispensa dagli oneri sacerdotali) qualcosa che occorre, invece, imporre come castigo (dimissione ex poena dal sacerdozio). Volendo evitare le complicazioni tecniche delle procedure stabilite dal Codex per punire condotte delittuose, infatti, si faceva talvolta ricorso alla volontaria richiesta del colpevole di abbandonare il sacerdozio. In questo modo si arrivava allo stesso risultato "pratico" di espellere il soggetto dal sacerdozio, se tale era la sanzione penale prevista, aggirando al contempo "noiose" procedure giuridiche. Era un modo "pastorale" di procedere, come si soleva dire, a margine di quanto prevedesse il diritto.
Agendo così, però, si rinunciava alla giustizia e - come motivava il cardinale Ratzinger - si lasciava ingiustamente da parte "il bene dei fedeli". Tale era il motivo centrale della richiesta, nonché la ragione per cui occorreva dare priorità, in questi casi, all'imposizione di giuste sanzioni penali per mezzo di procedure più rapide e semplificate di quelle indicate nel Codex.
Bisogna tener conto che, sebbene il Codex (cfr. can. 1362 1, 1) riconoscesse l'esistenza di una giurisdizione specifica della Congregazione per la Dottrina della Fede in materia penale anche al di fuori dei casi di evidente carattere dottrinale, non era affatto evidente nel contesto normativo di allora quali altri reati concreti potessero rientrare nella competenza penale del dicastero. Il canone 6 del Codex aveva peraltro abrogato espressamente qualunque altra legge penale prima esistente.
La lettera del cardinale Ratzinger presuppone, perciò, che la responsabilità giuridica in materia penale ricada sugli Ordinari o sui superiori religiosi, come risulta dalla lettera del Codex.
La risposta
(10 marzo 1988)
Nel giro di tre settimane arrivò la risposta del cardinale Castillo Lara, con lettera del 10 marzo 1988. La tempestività e il contenuto del responso si capiscono se si tiene conto della particolarità del momento legislativo: essendo appena terminato lo sforzo codificatore che per decenni aveva occupato la Commissione, infatti, erano ancora in fase di completamento tutti gli adeguamenti alla nuova disciplina delle altre norme del diritto universale e particolare. La risposta certo condivideva le motivazioni addotte e la bontà del criterio di anteporre le sanzioni penali alla concessione di grazie; inevitabilmente, però, confermava la necessità prioritaria di dare il dovuto seguito alle norme del Codex appena promulgato:
«Capisco bene la preoccupazione di Vostra Eminenza per il fatto che gli Ordinari interessati non abbiano esercitato prima la loro potestà giudiziaria per punire adeguatamente, anche a tutela del bene comune dei fedeli, tali delitti. Tuttavia il problema non sembra essere di procedura giuridica ma di responsabile esercizio della funzione di governo.
Nel vigente Codice sono stati chiaramente determinati i delitti che possono comportare la perdita dello stato clericale: essi sono configurati ai cann. 1364 1, 1367, 1370, 1387, 1394 e 1395. Allo stesso tempo è stata semplificata molto la procedura rispetto alle precedenti norme del cic 1917, resa così più rapida e snella, anche allo scopo di stimolare gli Ordinari all'esercizio della loro autorità, attraverso il necessario giudizio dei colpevoli ad normam iuris e l'applicazione delle previste sanzioni.
Cercare di semplificare ulteriormente la procedura giudiziaria per infliggere o dichiarare sanzioni tanto gravi come la dimissione dallo stato clericale, oppure cambiare l'attuale norma del 1342 2 che proibisce di procedere in questi casi con decreto amministrativo extragiudiziale (cfr. can. 1720), non sembra affatto conveniente. Infatti da una parte si metterebbe in pericolo il diritto fondamentale di difesa - in cause poi che interessano lo stato della persona -, mentre dall'altra parte si favorirebbe la deprecabile tendenza - per mancanza forse della dovuta conoscenza o stima del diritto - ad un equivoco governo cosiddetto "pastorale", che in fondo pastorale non è, perché porta a trascurare il dovuto esercizio della autorità con danno del bene comune dei fedeli.
Anche in altri periodi difficili della vita della Chiesa, di confusione delle coscienze e di rilassamento della disciplina ecclesiastica, i sacri Pastori non hanno mancato di esercitare, per tutelare il bene supremo della salus animarum, la loro potestà giudiziaria».
La lettera fa, poi, un excursus sul dibattito che, nel corso dei lavori di revisione del Codex, s'era sviluppato prima di decidere di non inserirvi la cosiddetta dimissione ex officio dallo stato clericale. "Tutto ciò considerato - concludeva la risposta - questa Pontificia Commissione è dell'opinione che si debba insistere opportunamente presso i Vescovi (cfr. can. 1389), perché, ogni volta che ciò si renda necessario, non manchino di esercitare la loro potestà giudiziaria e coattiva, invece di inoltrare alla Santa Sede le petizioni di dispensa".
Pur condividendo l'esigenza di fondo di tutelare il "bene comune dei fedeli", infatti, la Commissione riteneva rischioso rinunciare ad alcune concrete garanzie anziché esortare chi ne aveva le responsabilità affinché attuasse le disposizioni del diritto.
Lo scambio di lettere si concluse con una cortese risposta, il 14 maggio successivo, del cardinale Ratzinger:
«Mi pregio comunicarLe che è pervenuto a questo Dicastero il Suo apprezzato voto circa la possibilità di prevedere una procedura più rapida e semplificata dell'attuale per l'irrogazione di eventuali sanzioni da parte dei competenti Ordinari, nei confronti di sacerdoti che si sono resi colpevoli di gravi e scandalosi comportamenti. Al riguardo, desidero assicurare l'Eminenza Vostra Rev.ma che quanto da Lei esposto sarà tenuto in attenta considerazione da parte di questa Congregazione».
Competenze più estese
(28 giugno 1988)
La vicenda appariva chiusa, ma il problema non era risolto. Di fatto, il primo importante segno di cambiamento della situazione si ebbe proprio un mese dopo, il 28 giugno 1988, con la promulgazione della vigente costituzione apostolica Pastor bonus, che ha modificato l'assetto complessivo della Curia romana stabilito nel 1967 dalla Regimini Ecclesiae universae, riordinando le competenze dei singoli dicasteri.
L'articolo 52 stabilisce chiaramente la giurisdizione penale esclusiva della Congregazione per la Dottrina della Fede, non solo rispetto ai delitti contro la fede o nella celebrazione dei Sacramenti, ma anche riguardo ai "delitti più gravi commessi contro la morale", procedendo "a dichiarare o ad infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto".
Questo testo, evidentemente indicato dalla Congregazione presieduta dal cardinale Ratzinger sulla base della propria esperienza, risulta in diretta relazione con quanto si sta qui esaminando, e rispetto alla situazione precedente il cambiamento della costituzione apostolica Pastor bonus è di evidente rilievo.
In un quadro normativo presieduto dai criteri di sussidiarietà e di "decentramento", dunque, la Pastor bonus realizzava adesso un atto giuridico di "riserva" alla Santa Sede (cfr. can. 381 1) di un'intera categoria di delitti, che il Pontefice affidava alla giurisdizione esclusiva della Congregazione per la Dottrina della Fede. È assai dubbio che una scelta del genere, la quale determinava meglio le competenze della Congregazione e modificava il criterio del Codex su chi dovesse applicare queste pene canoniche, sarebbe stata realizzata se il sistema avesse complessivamente funzionato.
La suddetta norma, però, risultava ancora insufficiente sul piano operativo. Elementari esigenze di sicurezza giuridica, infatti, imponevano la necessità di identificare prima quali fossero in concreto quei "delitti più gravi contro la morale" che la Pastor bonus affidava alla Congregazione sottraendoli alla giurisdizione degli Ordinari.
Due rilevanti interventi successivi
Gli episodi illustrati riguardano un breve lasso di tempo: alcuni mesi della prima metà del 1988. Negli anni successivi si è cercato ancora di far fronte alle emergenze apparse nell'ambito penale nella Chiesa seguendo i criteri generali del Codex del 1983, sostanzialmente riassunti nella lettera del cardinale Castillo Lara.
Si è avuto cura, infatti, di incoraggiare l'intervento degli Ordinari locali, volendo talvolta agevolare le procedure, oppure attraverso un diritto speciale, in dialogo con le Conferenze episcopali.
L'esperienza che continuava a emergere, tuttavia, confermava l'insufficienza di queste soluzioni, e la necessità di prenderne altre, di maggiore respiro e su un altro livello. Due di esse hanno significativamente modificato il quadro del diritto penale canonico sul quale ha dovuto lavorare in questi ultimi mesi il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, ed entrambe hanno l'attuale Pontefice come attore, in perfetta continuità con le preoccupazioni espresse nella sua lettera del 1988.
La prima iniziativa, abbastanza nota, riguarda verso la fine degli anni Novanta la preparazione delle Norme sui cosiddetti delicta graviora, che hanno dato effettività all'articolo 52 della costituzione apostolica Pastor bonus, indicando concretamente quali delitti contro la morale fossero da ritenere "particolarmente gravi" e, quindi, di esclusiva giurisdizione della Congregazione per la Dottrina della Fede.
Queste Norme, promulgate nel 2001, appaiono in controtendenza rispetto ai criteri previsti dal Codex per l'applicazione delle sanzioni penali, cosicché in tanti ambienti sono state subito bollate come accentratrici, mentre, in realtà, rispondevano a un preciso dovere di supplenza: in primis per risolvere un serio problema ecclesiale di operatività del sistema penale, in secundis per assicurare un trattamento uniforme di queste cause in tutta la Chiesa.
A tale scopo la Congregazione ha dovuto preparare le corrispondenti norme interne di procedura e poi riorganizzare il dicastero per consentire questa attività giudicante in accordo con le regole processuali del Codex.
Dopo il 2001, inoltre, sulla base dell'esperienza giuridica che affiorava, il cardinale Ratzinger ha ottenuto da Giovanni Paolo II nuove facoltà e dispense per gestire le varie situazioni, giungendo addirittura alla definizione di nuove fattispecie penali. Questi adeguamenti successivi sono ora nelle Norme sui delicta graviora pubblicate dalla Congregazione nello scorso luglio.
Vi è stata però una seconda iniziativa del cardinale Ratzinger che ha contribuito a modificare il panorama dell'applicazione del diritto penale nella Chiesa.
Si tratta del suo intervento come membro della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli nella preparazione delle facoltà speciali concesse a questo dicastero per far fronte, in via anche di supplenza, ad altro genere di problemi disciplinari nei luoghi di missione. Non è difficile capire, infatti, come, a causa della scarsità di mezzi di ogni tipo, gli ostacoli per attuare il sistema penale del Codex si facessero sentire soprattutto nelle circoscrizioni di missione dipendenti dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, che rappresentano quasi la metà del mondo cattolico.
Perciò, nell'adunanza plenaria del febbraio 1997, la Congregazione ha deciso di sollecitare dal Papa facoltà speciali che le permettessero di potere intervenire per via amministrativa, in determinate situazioni penali, al margine delle disposizioni generali del Codex; di quella plenaria era relatore il cardinale Ratzinger. Come si sa, queste facoltà sono state aggiornate e ampliate nel 2008, e altre di natura analoga sono state poi concesse alla Congregazione per il Clero.
L'esperienza dirà in quale misura le modifiche che s'intende adesso apportare al libro vi riusciranno a riequilibrare la situazione, rendendo non più necessarie le misure speciali. In ogni caso, determinante in questo processo più che ventennale di rinnovamento della disciplina penale è stato il ruolo della decisa azione del cardinale Ratzinger, fino a rappresentare una delle costanti che sin dall'inizio hanno caratterizzato i suoi anni romani.
(©L'Osservatore Romano - 2 dicembre 2010)
Il "blog degli amici di Papa Ratzinger" vuole essere un omaggio a Benedetto XVI. Si tratta di una iniziativa personale che non ha alcun riconoscimento ufficiale. Non è un prodotto editoriale. Il materiale qui contenuto è a disposizione di chiunque. Questo spazio virtuale non ha scopo di lucro ed è consultabile gratuitamente. E' gradito tuttavia un piccolo contributo economico necessario al sostentamento del blog. Buona navigazione.
mercoledì 1 dicembre 2010
Il cardinale Ratzinger e la revisione del sistema penale canonico in tre lettere inedite del 1988: Un ruolo determinante (Juan Ignacio Arrieta)
11 commenti:
Ci siamo trasferiti ad altro indirizzo
:-)
Vieni a trovarci ed a lasciare un commento nella nuova casa:
IL BLOG DEGLI AMICI DI PAPA RATZINGER 5
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.
davvero notevole. Avranno risonanza questi documenti? Avremo il privilegio di leggerli altrove, oltre che su questo blog?
RispondiEliminaA proposito, Raffaella, complimenti per la posa della prima pietra del quarto anello di questo metaforico stadio dove ci ritroviamo in tanti tifosi di Papa Benedetto! Buon lavoro!
Grazie, Avvocato :-))
RispondiEliminaTemo che le lettere resteranno sapientemente nascosti nei cassetti dei grandi media perche' non utili alla "causa".
Non c'e' alcuna risonanza finora.
Il silenzio sara' un utile metro di giudizio per chi segue il Santo Padre.
R.
Quindi la costituzione apostolica Pastor bonus art.52, 28 giugno 1988, ribadisce la competenza della CDF sui "delitti più gravi".
RispondiEliminaDal 1988, non dal 2001.
III
CONGREGAZIONI
Congregazione della Dottrina della Fede
Articolo 52
Giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano ad essa segnalati e, all'occorrenza, procede a dichiarare o ad infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio.
Ah, certo!
RispondiEliminaSulla carta!
E quali erano i delitti piu' gravi?
Visto che non c'era un elenco tassativo e considerato che non si puo' mai andare oltre la lettera di una norma penale, ecco che i vescovi hanno continuato ad occuparsi del delitto di pedofilia.
Non risulta che il card. Ratzinger fosse dotato di una sfera di cristallo. Non poteva quindi sapere che cosa accadeva nelle diocesi.
Ne veniva a conoscenza quando l'interessato e/o il vescovo chiedevano la dispensa dal sacerdozio del reo.
Ecco quindi l'insistenza del cardinale e la sua irritazione nel vedere la giustizia subordinata ad una fantomatica misericordia.
Solo nel 2001 vennero definiti in modo tassativo i delitti piu' gravi. E fu il Papa (non il cardinale Ratzinger) ad emanare un motu proprio specifico.
Da allora la musica e' cambiata...e tanto!
R.
Leggo:
RispondiEliminaArticolo 52
Giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano ad essa segnalati e, all'occorrenza, procede a dichiarare o ad infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio.
La frase chiave e' scritta fra parentesi: "CHE VENGANO AD ESSA SEGNALATI".
Dal 2001, e solo dal 2001, vige l'obbligo di segnalazione per il vescovo diocesano.
Il caso Murphy è stato segnalato alla CDF nel 1996.
RispondiEliminaIl NYT aveva ragione.
Vatican Declined to Defrock U.S. Priest Who Abused Boys
March 24, 2010
La competenza esclusiva e' del 2001.
RispondiEliminaCon le date non si gioca!
R.
Raffa, non c'è di peggio che cercare di spiegare a chi non vuole capire.
RispondiEliminaNel 1962 la Crimen Sollicitationis che si occupa dell'abuso del Sacramento della Penitenza, nella parte finale fa un cenno di rimando anche ad altri abusi che resta poco compreso nelle sue applicazioni pratiche.
Pertanto nel 1967 la Regimi Ecclesiae Universae dà l'interpretazione autentica sulla competenza penale della CDF, limitandola al Crimen Sollicitationis ("Art. 36. Provvederà alla tutela della dignità del sacramento della Penitenza, procedendo secondo le sue norme rivedute ed approvate, che saranno comunicate agli Ordinari dei luoghi, dando al reo la facoltà di difendersi, o di scegliersi un difensore tra quelli che sono autorizzati dalla Congregazione.")
Nel 1983 il CIC attribuisce una competenza penale generale alle Diocesi e detta nuove norme procedurali.
Nel 1988 la Pastor Bonus attribuisce alla CDF con l'art. 52 una generica competenza sui più gravi delitti senza specificarli e senza dettare norme di coordinamento e attuazione né procedurali. L’interpretazione dominante è che in mancanza di tali norme la CDF eserciti di fatto poteri penali nel solo caso indicato dalla Regimini Ecclesiae oltre ai poteri di dispensa, che non sono penali ma concessori. La generica competenza consente poi ai Vescovi di segnalare casi difficili per sapere come comportarsi, ma il processo si svolge in Diocesi.
Nel 2001 vengono emanate le norme che specificano competenze penali della CDF e procedure.
Quando nel 1996 Weakland segnala il caso su cui non ha proceduto per 20 anni, la CDF lo invita a procedere penalmente. Ma scrive Murphy, sottolineando che la magistratura civile aveva archiviato tutto e che i casi erano di più di 25 anni, quindi prescritti da più di 15. Il processo canonico, avverte, lo avrebbe probabilmente vinto. Inoltre è vecchio e malato e isolato da tutti. Ormai innocuo. A quel punto, tenuto conto di tutti gli elementi del caso concreto, la CDF ritiene inutile insistere. Poco dopo Murphy muore.
Alberto
Penso che il caso a cui Ratzinger si riferiva fosse il caso Kiesle. basta confrontare la lettera di risposta alla diocesi di Kiesle, datata 1985, con la lettera citata da Arrieta. Mi sembra che il confronto provi a che genere di delitti facesse riferimento Ratzinger.
RispondiEliminaFin dallo scorso aprile avevo sostenuto questa interpretazione. Sono grato a Raffaella di avere allora pubblicato la mia confutazione della traduzione che Associated Press aveva dato della lettera: http://paparatzinger3-blograffaella.blogspot.com/2010/04/la-traduzione-che-associated-press-ha.html
Allora mi basavo solo sulla logica e sull'analisi del latino. Ora abbiamo la prova documentale.
Gentilissimo dottor Fabbri,
RispondiEliminagrazie a Lei per l'aiuto che ci ha fornito allora e che ci fornisce oggi.
Cinque minuti fa inserivo nel mio post speciale (sara' pubblicato fra un paio d'ore) proprio la traduzione da Lei fornitaci!
Grazie ancora.
R.
grazie per la documetazione importante e grazie anche per la bellissima foto
RispondiElimina