Vaticano, le principali novità su riciclaggio e terrorismo
Roma, 30 dic (Il Velino)
La più importante legge emanata oggi in Vaticano, che entrerà in vigore il prossimo 1 aprile, è quella che riguarda la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Molti gli argomenti trattati nei 43 articoli, scritti con l’assistenza di un comitato composto da rappresentanti della Città del Vaticano e dell’Unione europea: si va dal riciclaggio al traffico di rifiuti, dal finanziamento del terrorismo alla preparazione di armi o di attentati, dallo spaccio di droga ai compiti dell’Aif. Questi i punti salienti della legge.
Da 4 a 12 anni di carcere per chi ricicla denaro o beni - Reclusione da 4 a 12 anni e multa a 1000 a 15mila euro per chi “sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un reato grave” o ne ostacola l’identificazione o “impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni provenienti da reato grave”. È quanto stabilisce l’articolo 3.
Da 5 a 15 anni di carcere per chi promuove o finanzia terrorismo - Reclusione da 5 a 15 anni per chi “promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia persone o associazioni (…) con finalità di terrorismo o di eversione”. “Sempre obbligatoria la confisca delle cose” servite o destinate a commetter il reato. È quanto stabilisce l’articolo 4.
Da 7 a 15 anni di carcere per chi arruola terroristi - Reclusione da 7 a 15 anni per chi “arruola uno o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale”. È quanto stabilisce l’articolo 5.
Da 5 a 10 anni di carcere per chi prepara armi per atti terroristici - Reclusione da 5 a 10 anni per chi “addestra o comunque fornisce istruzioni sul preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo”. Stessa pena è prevista per la persona addestrata. È quanto stabilisce l’articolo 6.
Venti anni di carcere per chi compie attentati terroristici - Reclusione non inferiore a 20 anni per chi “per finalità di terrorismo attenta alla vita od all’incolumità di una persona”. Non inferiore a sei anni invece la pena per chi compie gli stessi reati “per finalità di eversione”. È quanto stabilisce l’articolo 7.
Da 2 a 5 anni di carcere per chi compie attentati terroristici con bombe - Reclusione da 2 a 5 anni per chi “per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui mediante l’uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali”. È quanto stabilisce l’articolo 8.
Da 1 a 6 anni di carcere per chi compie traffico illecito di rifiuti - Reclusione da 1 a 6 anni per chi “cede, riceve, trasporta, importa o gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti”. Se si tratta dir fiuti “ad alta radioattività” la pena è compresa fra i 3 e gli 8 anni. È quanto stabilisce l’articolo 19.
Da 6 a 20 anni di carcere per chi produce o spaccia droga - Reclusione da 6 a 20 anni e multa che va da 26mila a 260mila euro per chi “coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope”. È quanto stabilisce l’articolo 20.
I compiti dell'Aif - L’Autorità di Informazione Finanziaria (Aif) istituita con il Motu Proprio di Benedetto XVI opera “in piena autonomia ed indipendenza”. L’Aif, spiega l’articolo 33, ha accesso “anche indirettamente, alle informazioni finanziarie, amministrative, investigative e giudiziarie necessarie” per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Dopo aver indagato sulle segnalazioni ricevute, le archivia “mantenendone evidenza per dieci anni”. Oltre a sovrintendere al rispetto degli obblighi su riciclaggio e terrorismo e a valutare l’efficacia dei sistemi adottati a riguardo, compila statistiche e compie studi in materia, cura i rapporti con gli organismi internazionali e comunitari, entro il 30 settembre di ogni anno trasmette al segretario di Stato un rapporto sull’attività svolta. Le notizie rese da chi opera nella raccolta e nella gestione di fondi finanziari e dai loro dipendenti o consulenti sono coperte da segreto d’ufficio “ad eccezione dell’Autorità di Informazione Finanziaria e dall’Autorità giudiziaria, inquirente e giudicante, quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente”.
(mpi) 30 dic 2010 13:53
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