La nuova legge vaticana sul diritto d'autore
Per tutelare l'autenticità del Magistero
Il 19 marzo scorso, solennità di san Giuseppe, la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano -- competente in base alla Legge fondamentale dello Stato, del 26 novembre 2000 -- ha approvato la legge sulla protezione del diritto di autore sulle opere dell'ingegno e dei diritti connessi, n. cXXXII. L'articolo che pubblichiamo illustra le principali novità della legge.
di Carlo Carrieri e Sergio F. Aumenta
L'annuncio del messaggio evangelico fa parte dell'essenza stessa della missione universale della Chiesa. Svolgendo il proprio Magistero nel mondo contemporaneo, essa è chiamata a confrontarsi con i moderni mezzi di comunicazione e con gli elevati standard tecnologici diffusi nelle società avanzate, valendosi delle opportunità che questi offrono.
La maggiore facilità di diffusione dei dati, se da un lato rende sempre più accessibile il patrimonio delle informazioni in ogni parte del mondo, favorendo la stessa opera evangelizzatrice, dall'altro richiede una maggiore attenzione per garantire l'integrità dei contenuti, soprattutto quando questi facciano riferimento all'insegnamento evangelico o al magistero ecclesiastico.
Nel contesto dell'evoluzione tecnologica in atto, la tutela del diritto di autore e dei diritti connessi (di esecuzione, di riproduzione e via dicendo) è stata messa significativamente alla prova. Per questo motivo, nel corso degli ultimi cinquant'anni e soprattutto nelle società più avanzate, le legislazioni dei principali Paesi del mondo in materia sono state profondamente rinnovate. Lo Stato vaticano non poteva ignorare tale profonda evoluzione ed era necessario un aggiornamento anche della sua normativa, adeguandola alle trasformazioni tecnologiche e all'evoluzione legislativa.
Per questo la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano ha ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento della legge n. XII, approvata da Giovanni XXIII il 12 gennaio 1960, che finora regolava la materia del diritto di autore nello Stato. Quella legge vaticana, a parte poche particolarità, aveva recepito la legge italiana n. 633 del 1941, con le modificazioni intervenute fino a quel momento.
La nuova legge sul diritto di autore, che non ha voluto distaccarsi dal criterio già adottato in precedenza, recepisce nello Stato della Città del Vaticano la normativa vigente in Italia ma, a differenza della legge del 1960, è stato opportunamente previsto che i futuri adeguamenti della fonte italiana si intenderanno automaticamente recepiti senza bisogno di ulteriori atti formali. La recezione automatica, tuttavia, avviene con i consueti limiti previsti dalla Legge sulle fonti del diritto (del 1° ottobre 2008, n. lXXI). Tali limiti trovano applicazione nel caso di norme contrarie ai precetti di diritto divino o ai principi generali del diritto canonico, o alle norme dei Patti Lateranensi con le successive modificazioni, oppure a quelle di altri accordi internazionali e qualora, in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente nello Stato della Città del Vaticano, le norme della legislazione italiana non risultassero applicabili. Tale dinamica consentirà alla normativa vaticana di rimanere al passo con il contesto italiano e internazionale, con il quale continuamente si confronta sul piano operativo, salvo la possibilità di intervenire per disapplicare eventuali norme non utili o per introdurne di nuove più specifiche per rispondere alle particolari esigenze della realtà vaticana. In particolare, si tiene in grande conto l'esigenza della diffusione dei testi originali del Magistero, che ogni privato ha la possibilità di scaricare liberamente dal sito internet della Santa Sede e di diffondere, purché non ne tragga profitto economico.
Oltre alla disposizione che recepisce la legislazione italiana, la nuova legge sul diritto d'autore contiene alcune norme originali, che rispondono all'esigenza di dare un punto di riferimento agli enti e agli organismi della Santa Sede, che istituzionalmente si occupano della protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi.
Facciamo qualche esempio. L'articolo 2, che riprende il contenuto del medesimo articolo della legge del 1960, sottopone espressamente al diritto di autore i testi delle leggi e degli atti ufficiali della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano (ad esempio: le Encicliche, le Esortazioni apostoliche, il Catechismo della Chiesa Cattolica, il Codice di Diritto canonico, ecc.). Tale disposizione, che rappresenta una peculiarità della disciplina vaticana rispetto a quella italiana, consente di tutelare non solo i diritti di diffusione e riproduzione, ma soprattutto l'originalità e integrità dei testi del Magistero che, pertanto, è giuridicamente illecito (oltre che eticamente riprovevole) modificare. Sempre a mo' di esempio: la Santa Sede avrebbe il diritto di chiedere a un editore (anche su internet) la correzione o la rimozione di un documento del Magistero che sia stato pubblicato a scopo commerciale, senza autorizzazione, oppure con errori o modifiche del testo. Scopo della legge non è quindi di sottrarre alla libera fruibilità personale i testi del Magistero, che continueranno a essere disponibili per attività non lucrative, ma di proteggerne l'integrità e in definitiva l'autenticità dei contenuti.
L'articolo 3 introduce l'espressa tutela degli scritti e dei discorsi del Romano Pontefice e regolamenta i criteri di gestione della sua immagine e della voce (che continueranno a essere affidati, come già avviene, rispettivamente alla Libreria Editrice Vaticana, al Centro televisivo vaticano e alla Radio vaticana) rispondendo in tal modo a una viva esigenza di protezione da abusi ed utilizzi non appropriati.
In coerenza con quanto già previsto nella legge 25 luglio 2001 n. ccclv sulla tutela dei beni culturali, l'articolo 4 tratta delle riproduzioni fotografiche, a scopo documentaristico, ribadendo che gli unici soggetti legittimati ufficialmente a tale attività sono le istituzioni custodi dei beni.
Una novità della legge ora approvata è la creazione della Commissione per la proprietà intellettuale, che è stata da più parti ritenuta necessaria per discutere le questioni più importanti e favorire il coordinamento necessario tra le amministrazioni vaticane. La nuova Commissione potrà dotarsi di un proprio regolamento e avrà l'autorevolezza necessaria per svolgere l'attività di consulenza verso i soggetti interessati.
Questi sono solo alcuni degli aspetti più importanti della nuova legge vaticana che recepisce, con i necessari adattamenti, la normativa vigente in Italia, senza venir meno al criterio fondamentale d'indole pastorale che è la diffusione del Magistero della Chiesa nella sua integrità.
(©L'Osservatore Romano 30 marzo 2011)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento