martedì 1 marzo 2011

Nuova legge su cittadinanza residenza e accesso in Vaticano. Promulgata da Benedetto XVI lo scorso 22 febbraio (Giorgio Corbellini)

Promulgata da Benedetto XVI lo scorso 22 febbraio

Nuova legge su cittadinanza residenza e accesso in Vaticano

di GIORGIO CORBELLINI

Vescovo titolare di Abula
Vice segretario generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano

Il 22 febbraio del corrente anno 2011, giorno della festa della Cattedra di San Pietro, il Sommo Pontefice Benedetto XVI ha promulgato la legge sulla cittadinanza, la residenza e l'accesso, n. CCXXXI, disponendone l'entrata in vigore il successivo 1° marzo.
Attesa l'importanza, soprattutto pratica, della nuova legge, sembra opportuno ricordare l'iter di elaborazione del testo, ed offrire qualche considerazione sui contenuti del testo medesimo.
Il 26 novembre 2000 ed il 1° ottobre 2008 furono promulgate, rispettivamente da Giovanni Paolo II e dall'attuale Sommo Pontefice, la nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano e la nuova legge sulle fonti del diritto, in sostituzione delle precedenti omonime leggi, entrambe in data 7 giugno 1929. Dopo l'emanazione di tali importanti disposizioni, è sembrato importante procedere anche alla revisione della legge sulla cittadinanza e il soggiorno, 7 giugno 1929, n. III.
A nessuno sfugge l'opportunità di adeguare le leggi vaticane all'attuale situazione, tenendo conto dei profondi mutamenti che si sono verificati dal 1929 ad oggi; in tal senso, va ricordata anche la legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano, che è stata emanata il 16 luglio 2002.
La legge sulla cittadinanza e il soggiorno del 7 giugno 1929 risultava ampiamente superata sotto molti aspetti.
Era intervenuta, ad esempio, una disposizione di Pio XII, del 6 luglio 1940, ai sensi della quale al personale delle rappresentanze pontificie (nunziature, internunziature, delegazioni apostoliche) era conferita durante munere la cittadinanza vaticana. In tale materia, la condizione delle persone di cittadinanza italiana facenti parte delle suddette rappresentanze aveva costituito l'oggetto di uno scambio di note tra la Santa Sede e l'Italia, in date 23 luglio/17 agosto 1940.
Anche per l'accesso e il soggiorno e per l'accesso con veicoli (capitoli II e III) le situazioni si presentavano profondamente cambiate, soprattutto a livello pratico.
Pertanto, il Santo Padre Benedetto XVI ha deciso l'istituzione di una commissione, incaricata di preparare il progetto della nuova legge.
Chi scrive queste righe è stato chiamato a presiedere la commissione, della quale hanno fatto parte i monsignori Ettore Balestrero e Sergio Felice Aumenta, e i signori Claudio Ceresa, Vincenzo Mauriello, Carlo Carrieri, Raffele Ottaviano e Costanzo Alessandrini. Monsignor Balestrero, sotto-segretario per i Rapporti con gli Stati, è subentrato al suo predecessore in tale carica, Monsignor Pietro Parolin, che è stato nominato nunzio apostolico in Venezuela.
La commissione iniziò i lavori il 23 aprile 2009; il successivo 1° luglio, dopo quattro adunanze plenarie e cinque riunioni di un gruppo ristretto, costituito all'interno della commissione medesima, risultò elaborata una prima bozza dell'intero testo normativo.
La bozza fu sottoposta all'esame di esperti in materie giuridiche, che fecero pervenire i loro suggerimenti; nell'ottobre 2009 furono ripresi i lavori, e, dopo nove riunioni plenarie, risultò elaborato il progetto definitivo, che fu trasmesso il 16 giugno 2010 al cardinale segretario di Stato. Tale testo è stato approvato dal Santo Padre.
Sembra ora opportuno sottolineare alcuni dati relativi al contenuto della nuova disposizione.
Anzitutto, il titolo è Legge sulla cittadinanza, la residenza e l'accesso, mentre quello del testo normativo del 1929 era Legge sulla cittadinanza e il soggiorno.
Deve essere rilevato, al riguardo, che la figura del "residente" ha acquistato importanza sempre maggiore nella realtà vaticana; nel corso degli anni, molte persone abitanti nello Stato hanno preferito, pur avendone i requisiti, non assumere la condizione di cittadino, che, nella legge del 1929, era considerata la situazione normale di quanti vivevano nella Città del Vaticano.
Nel preambolo, è sottolineato che la nuova legge viene ad inserirsi nell'adeguamento normativo che è attualmente in corso di elaborazione; sono ricordate, in tal senso, la legge fondamentale e la legge sulle fonti del diritto, e viene richiamata la particolare natura dello Stato e della realtà di fatto ivi esistente. La precedente legge era suddivisa in tre capitoli, ai quali si aggiungeva la rubrica Disposizioni generali e transitorie; nel complesso, gli articoli erano in numero di 33.
La nuova legge è suddivisa in quattro capitoli, dedicati, rispettivamente, a Cittadinanza (artt. 1-5); Residenza (artt. 6-8); Accesso alla Città del Vaticano (artt. 9-13); Disposizioni generali (artt. 14-16). Gli articoli sono dunque soltanto 16, e, in effetti, il testo ha subito una notevole semplificazione; in alcuni casi, la legge opera un rinvio a determinazioni lasciate all'attività regolamentare. Del resto, anche la nuova legge sulle fonti del diritto è composta di 13 articoli, mentre la precedente ne comprendeva 25. A seguito della citata disposizione di Pio XII del 6 luglio 1940 e dello scambio di note del 23 luglio - 17 agosto 1940 è stata prevista, nella nuova legge, l'attribuzione della cittadinanza vaticana al personale diplomatico della Santa Sede.
Nel capitolo I, all'art. 1 (Acquisto della cittadinanza) viene precisato che sono cittadini dello Stato della Città del Vaticano i cardinali residenti nella Città del Vaticano o in Roma; viene così inserita nella legge una disposizione prevista nell'art. 21 del Trattato Lateranense. Sono anche cittadini vaticani, come già si è accennato, i diplomatici della Santa Sede, e coloro che risiedono nella Città del Vaticano in quanto vi sono tenuti in ragione della carica o del servizio.
L'articolo indica poi quali persone, pur non essendo cittadini di diritto, possono chiedere la cittadinanza vaticana; si tratta, in ogni caso, di persone residenti nello Stato.
Gli artt. 2 e 3 sono dedicati all'autorizzazione a risiedere ed alla perdita della cittadinanza; il 4 e 5 regolano la tenuta del registro dei cittadini ed il rilascio della carta d'identità.
Nel capitolo II, l'art. 6 regola la condizione di residente, e le relative autorizzazioni; gli artt. 7 e 8 sono relativi a due argomenti che riguardano i residenti non cittadini: il registro di anagrafe ed il rilascio della tessera di riconoscimento.
Nel capitolo III, l'art. 9 ha per oggetto il titolo di accesso, cioè il permesso di cui deve munirsi chi, non essendo cittadino o residente, ha qualche motivo per accedere alla Città del Vaticano. Nella parte iniziale dell'articolo, è ricordato che esiste una parte del territorio vaticano nella quale è consentito il libero accesso. In concreto, la piazza San Pietro, parte integrante del territorio dello Stato, è ordinariamente accessibile a tutti, senza alcuna formalità, non diversamente da qualsiasi piazza di Roma. Discorso analogo deve farsi per la basilica di San Pietro, anche se, dopo l'acuirsi dei pericoli del terrorismo internazionale, la prudenza esige una serie di controlli, prima non praticati. Anche l'accesso ai Musei Vaticani non comporta formalità diverse da quelle esistenti per gli altri musei; ampi spazi del territorio vaticano, quindi, sono accessibili senza speciali autorizzazioni.
I successivi articoli sono dedicati alle tessere di accesso e permessi permanenti (art. 10), ai soggetti non tenuti al permesso (art. 11) ed al divieto di accesso in presenza di giusti motivi (art. 12); il divieto temporaneo di accesso può essere disposto per decreto del Giudice Unico, come si evince dal richiamo alla legge 14 dicembre 1994, n. CCXXVII, con la quale si è proceduto a semplificare la legislazione penale. Ai sensi dell'art. 13, i veicoli condotti da chi non è cittadino o residente possono entrare nella Città del Vaticano previa autorizzazione, la circolazione dei veicoli all'interno dello Stato è disciplinata da apposita normativa.
Nel capitolo IV, gli artt. 14 e 15 riguardano gli alloggi. L'art. 16, relativo alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni della legge che stiamo esaminando, si limita ad indicare che tali sanzioni sono stabilite con legge o regolamento.
Come sempre, il sistema migliore per conoscere in modo adeguato la nuova disposizione è quello della lettura diretta e attenta; le considerazioni qui formulate hanno voluto offrire uno sguardo d'insieme, ma non danno certo la possibilità di una conoscenza completa del provvedimento normativo Ci si augura, comunque, che queste brevi note abbiano permesso di cogliere i contenuti essenziali del testo, e la sua rispondenza alle situazioni ed alle esigenze relative alle materie che in esso sono disciplinate.

(©L'Osservatore Romano - 2 marzo 2011)

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