giovedì 30 dicembre 2010

COMUNICATO DELLA SEGRETERIA DI STATO CIRCA LA NUOVA NORMATIVA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE ATTIVITÀ ILLEGALI IN CAMPO FINANZIARIO E MONETARIO NELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO E NELLA SANTA SEDE

IL TESTO DEL MOTU PROPRIO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE ATTIVITÀ ILLEGALI IN CAMPO FINANZIARIO E MONETARIO

MOTU PROPRIO DI BENEDETTO XVI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE ATTIVITÀ ILLEGALI IN CAMPO FINANZIARIO E MONETARIO: LO SPECIALE DEL BLOG

COMUNICATO DELLA SEGRETERIA DI STATO CIRCA LA NUOVA NORMATIVA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE ATTIVITÀ ILLEGALI IN CAMPO FINANZIARIO E MONETARIO NELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO E NELLA SANTA SEDE, 30.12.2010

1. In data odierna, in esecuzione della Convenzione Monetaria tra lo Stato della Città del Vaticano e l’Unione europea del 17 dicembre 2009 (2010/C 28/05), sono state emanate le seguenti quattro nuove leggi:

- la "Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo";

- la "Legge sulla frode e contraffazione di banconote e monete in euro" ;

- la "Legge relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro e sull’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro" e la "Legge riguardante la faccia, i valori unitari e le specificazioni tecniche, nonché la titolarità dei diritti d’autore sulle facce nazionali delle monete in euro destinate alla circolazione".

Il processo di elaborazione delle citate Leggi è stato condotto con l’assistenza del Comitato misto, previsto dall’articolo 11 della Convenzione Monetaria, composto da rappresentanti dello Stato della Città del Vaticano e dell’Unione Europea. La Delegazione dell’Unione Europea è costituita, a sua volta, da rappresentanti della Commissione e della Repubblica italiana, nonché da rappresentanti della Banca centrale europea.

La legge in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è pubblicata contestualmente a questo comunicato, mentre le altre saranno pubblicate sul sito dello Stato della Città del Vaticano www. vaticanstate.va

2. La Legge relativa alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo contiene, in un corpo unitario:

- le fattispecie delittuose, che ricomprendono il riciclaggio, l’autoriciclaggio ed i reati cc.dd. presupposto (cioè i comportamenti delittuosi che generano i proventi, poi "ripuliti" dal riciclatore), per le quali sono previste sanzioni penali;

- le fattispecie che hanno contenuto più specificamente amministrativo, riguardanti la cooperazione internazionale, ma anche la prevenzione, per la violazione della quale sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.

La medesima legge è basata sui seguenti principali obblighi:

- di "adeguata verifica" della controparte;

- di registrazione e conservazione dei dati relativi ai rapporti continuativi e alle operazioni;

- di segnalazione delle operazioni sospette.

L’impianto normativo, pur tenendo conto delle peculiarità dell’ordinamento vaticano in cui si inserisce, è conforme ai principi e alle regole vigenti nell’Unione europea, risultando così allineato a quello di Paesi che, in questo ambito, dispongono di normative avanzate. Ciò è testimoniato dalle previsioni, tra l’altro, in materia di autoriciclaggio (fattispecie non ancora contemplata in Paesi a stringente legislazione), dai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dallo Stato della Città del Vaticano, dagli obblighi sul trasferimento di fondi e, infine, dai presìdi sanzionatori amministrativi, alquanto rigorosi ed applicabili, non solo agli enti e alle persone giuridiche, ma anche alle persone fisiche che agiscono in esse, per via della prevista obbligatorietà dell’azione di regresso.

3. La Legge sulla frode e contraffazione risponde all’esigenza di adottare - conformemente a quanto prevede la più avanzata normativa dell’Unione europea - una solida rete di protezione legale delle banconote e delle monete in euro contro la falsificazione. Ciò comporta procedure di ritiro dalla circolazione di banconote e monete false, il rafforzamento delle misure sanzionatorie penali, nonché forme di cooperazione in sede europea ed internazionale.

4. Le Leggi in materia di banconote e monete in euro contengono, per le stesse banconote e monete:

- disposizioni relative alla protezione del diritto d’autore sui disegni,

- regole in ordine ai tagli, alle caratteristiche tecniche, alla circolazione e alla sostituzione;

- la previsione dell’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione di talune regole in esse previste.

5. Il processo di normazione non ha riguardato tuttavia meramente lo Stato della Città del Vaticano. La Santa Sede - ordinamento distinto da quello dello Stato della Città del Vaticano - alla quale fanno capo enti ed organismi operanti in vari campi, ha recepito come propria normativa la "Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo" . Ciò è avvenuto tramite la "Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario".

Con la suddetta Lettera, anch’essa emanata in data odierna a firma del Sommo Pontefice Benedetto XVI:

- si stabilisce che la Legge dello Stato della Città del Vaticano e le sue future modificazioni abbiano vigenza anche per i "Dicasteri della Curia Romana e per tutti gli Organismi ed Enti dipendenti dalla Santa Sede", tra i quali l’Istituto per le Opere di Religione (IOR), riconfermando l’impegno del medesimo ad operare secondo i principi ed i criteri internazionalmente riconosciuti;

- si costituisce l’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF), Organismo autonomo ed indipendente con incisivi compiti di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nei confronti di ogni soggetto, persona fisica o giuridica, ente ed organismo di qualsivoglia natura dello Stato della Città del Vaticano, dei Dicasteri della Curia Romana e di tutti gli Organismi ed Enti dipendenti dalla Santa Sede;

- si delegano i competenti Organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano ad esercitare, per i reati in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la giurisdizione penale nei confronti dei soggetti appena richiamati.

La Lettera Apostolica è pubblicata sul sito della Santa Sede www. vatican.va

6. L’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF), il cui Presidente con i membri del Consiglio direttivo sono nominati dal Santo Padre, è chiamata ad emanare complesse e delicate disposizioni di attuazione, indispensabili per assicurare che i soggetti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano rispettino i nuovi ed importanti obblighi di antiriciclaggio e di antiterrorismo a partire dal 1° aprile 2011, data di entrata in vigore della Legge.

7. L’esperienza segnalerà le eventuali esigenze di affinamento ed integrazione dell’assetto normativo in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ai principi e agli standard vigenti nella comunità internazionale; tali esigenze potrebbero prospettarsi in ragione della disponibilità già manifestata da parte della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano a confrontarsi con i competenti organismi internazionali attivi sul fronte del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

8. La presente nuova normativa si iscrive nell’impegno della Sede Apostolica per l’edificazione di una convivenza civile giusta ed onesta. In nessun momento si possono perciò trascurare o attenuare i grandi "principi dell’etica sociale, quali la trasparenza, l’onestà e la responsabilità" (cfr. BENEDETTO XVI, Enciclica Caritas in Veritate, n. 36).

30 dicembre 2010

Bollettino Ufficiale Santa Sede

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