martedì 27 settembre 2011

Motu proprio "Quaerit semper": un'innovazione storica (Antoni Stankiewicz)

Un'innovazione storica

di ANTONI STANKIEWICZ
Decano della Rota Romana

Con la pubblicazione del motu proprio Quaerit semper si realizza un'innovazione normativa di portata storica nell'ambito della Curia Romana, vale a dire il passaggio della competenza relativa alla trattazione delle cause di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e di dichiarazione di nullità della sacra ordinazione dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, in via esclusiva, al Tribunale della Rota Romana.
Occorre comunque annotare che tale trasferimento poggia su precedenti di ordine storico-giuridico i quali attestano che le materie ora devolute alla Rota non sono certo aliene al contesto del Tribunale papale. In particolare, il decano della Rota Romana è titolare, nelle cause di nullità matrimoniale trattate davanti alla Rota, della facoltà di aggiungere subordinatamente la questione de matrimonio rato et non consummato e di proporre al Sommo Pontefice la concessione della dispensa. Tale facoltà fu concessa con lettera del segretario di Stato cardinale Tardini, dell'11 ottobre 1952 (Prot. n. 7657/52) e successivamente rinnovata (cfr. i Rescripta ex Audientia SS.mi del 5 luglio 1963, del 26 luglio 1981 e, da ultimo, del 30 settembre 1995). In precedenza la facoltà veniva concessa di volta in volta dal Sommo Pontefice, tanto che si è formata una consistente giurisprudenza rotale in materia d'inconsumazione, a cui la stessa Congregazione competente ha usualmente attinto.
Che la Rota - fin dall'epoca della sua restaurazione sotto Pio X - sia stata considerata titolare della competenza a trattare le materie in questione, si desume anche dalle vigenti Norme rotali (1994), in cui, sulla scorta delle analoghe disposizioni presenti nelle precedenti edizioni delle Norme (cfr. can. 4 § 1 Lex propria 1908; art. 4 § 1, 34 § 1, 35, 36 Normae 1934; 7 § 1, 35 § 1, 36, 37 Normae 1982), si prescrive l'intervento del difensore del Vincolo, stabilmente costituito "pro tuendis sacra ordinatione et matrimonio" (art. 7 § 1) nelle cause "in quibus agitur de nullitate sacrae ordinationis [...] vel de dispensatione super rato" (art. 29 § 1).
Di fatto la Rota ha anche trattato alcune cause di nullità della sacra ordinazione e/o dell'assunzione dei relativi oneri, in sede di appello (cfr. coram Exc.mo Prior, sent. del 9 agosto 1922, RRDec., vol. XIV, pp. 263-272; coram Florczak, sent. del 16 aprile 1928, ibid., pp. 127-137) ovvero, per commissione pontificia, fin dalla prima istanza (coram Jullien, sent. del 13 gennaio 1928, ibid., vol. XX, pp. 1-13; coram Parrillo, sent. del 1 agosto 1928, ibid., pp. 347-355). Peraltro, fra le più antiche e venerande fonti della giurisprudenza in materia di nullità dell'ordinazione si recensiscono proprio due sentenze rotali coram Cesare De Grassis, del 15 gennaio 1574 e del 22 marzo dello stesso anno.
Il motu proprio Quaerit semper nel suo primo articolo dispone l'abrogazione degli articoli 67 e 68 della costituzione apostolica Pastor bonus, che attribuivano le competenze in materia di dispensa super rato e di nullità della sacra ordinazione alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Il contenuto di questi due articoli viene trasfuso, con gli adattamenti del caso, nei due nuovi paragrafi (§§ 2-3) aggiunti, in forza dell'articolo 2 del motu proprio, al testo dell'articolo 126 di Pastor bonus, relativo alle competenze della Rota Romana.
Più precisamente, i detti paragrafi assegnano la competenza a trattare, rispettivamente, i procedimenti per la dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra ordinazione ad un ufficio appositamente costituito presso il Tribunale della Rota Romana. Tale ufficio, come specifica l'art. 3 del motu proprio, è presieduto dal decano della Rota, coadiuvato da officiali, commissari deputati e consultori. Si tratta, come è evidente fin dal nome, di un ufficio avente natura e competenze amministrative, il che peraltro non altera sostanzialmente la fisionomia del Tribunale, tenuto conto che nell'esperienza concreta della Curia Romana anche presso altri dicasteri (leggi: la Segnatura Apostolica) coesistono senza difficoltà funzioni giudiziali (sia contenziose ordinarie che contenzioso-amministrative) e amministrative (vigilanza sull'amministrazione della giustizia). Nel caso della Rota, una certa separatezza del nuovo ufficio costituito per mezzo del motu proprio garantisce ulteriormente la preservazione dell'individualità storico-giuridica del collegio dei prelati uditori, di cui propriamente consiste il Tribunale apostolico.
Le norme appena varate prevedono che le competenze trasferite in materia di procedimenti di dispensa super rato vengano espletate "secondo la speciale procedura", che è quella prevista nel Codice di Diritto Canonico latino, nei canoni 1697-1706 (cfr. canone 1384 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali), nei quali la generica dizione "Sede Apostolica" identificherà concretamente, d'ora in poi, la Rota Romana e non più la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Anche nella normativa speciale vigente - attualmente contenuta nelle Litterae circulares emanate dalla Congregazione il 20 dicembre 1986 (Communicationes 20 [1988], pp. 78-84) - com'è ovvio, i riferimenti alla Congregazione dovranno intendersi effettuati alla Rota Romana (e precisamente al nuovo ufficio costituito ad hoc).
Per quanto attiene alle cause di nullità della sacra ordinazione, opportunamente il motu proprio specifica che il nuovo ufficio opererà "a norma del diritto universale e proprio, congrua congruis referendo". Quest'ultimo inciso è necessario, giacché il Codice latino, che disciplina la materia nei canoni 1708-1712, nei canoni 1709 e 1710 fa espresso riferimento alla "Congregazione" competente (mentre il Codice orientale cita più genericamente il "Dicastero della Curia Romana" competente, canone 1386, §§ 1-2). Pertanto, fino a quando non si proceda ad aggiornare il testo codiciale, le citate norme andranno comunque riferite alla Rota Romana. Nell'applicare, poi, le Regulae servandae edite il 16 ottobre 2001 dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti per la trattazione delle cause di nullità dell'ordinazione (AAS 94 [2002], pp. 292-300), tutti i riferimenti alla Congregazione medesima andranno intesi come fatti alla Rota Romana, mentre il richiamo al prefetto o al segretario si intenderà riferito al decano.
L'articolo 4 del motu proprio, infine, dispone che all'entrata in vigore dello stesso i procedimenti pendenti - sia in materia di dispensa dal matrimonio non consumato, sia di nullità dell'ordinazione - siano trasferiti al nuovo ufficio costituito presso il Tribunale della Rota Romana per essere ivi definiti.
La Rota Romana accoglie le competenze assegnatele dal Papa con filiale gratitudine per la fiducia manifestata verso il suo Tribunale e col conforto di una plurisecolare esperienza giuridica, a cui attingere nella trattazione di materie così rilevanti per la vita dei singoli e dell'intera comunità cristiana.

(©L'Osservatore Romano 28 settembre 2011)

Nessun commento: