lunedì 16 maggio 2011

Pedofilia, Santa Sede: forte impegno per la prevenzione. Tolleranza zero, ma anche diritto alla difesa (Izzo)

PEDOFILIA: S. SEDE, IMPEGNO FORTE PER LA PREVENZIONE

Salvatore Izzo

(AGI) - CdV, 16 mag.

La Santa Sede chiede alle Conferenze Episcopali un forte impegno per la protezione dei minori in particolare negli ambienti delle parrocchie, degli oratori e delle scuole cattoliche. "In alcune nazioni - si legge nella circolare inviata dal cardinale Joseph Levada, prefetto della Dottrina della Fede - sono stati iniziati in ambito ecclesiale programmi educativi di prevenzione, per assicurare 'ambienti sicuri' per i minori.
Tali programmi cercano di aiutare i genitori, nonche' gli operatori pastorali o scolastici, a riconoscere i segni dell'abuso sessuale e ad adottare le misure adeguate". "I suddetti programmi - sottolinea il cardinale statunitense nel testo approvato dal Papa - spesso hanno meritato un riconoscimento come modelli nell’impegno per eliminare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori nelle societa' odierne".
L'altro aspetto fondamentale per prevenire il fenomeno degli abusi compiuto da eccelsiastici e' "la formazione di futuri sacerdoti e religiosi".
"Nel 2002 - ricorda Levada - Papa Giovanni Paolo II disse che 'non c'e' posto nel sacerdozio e nella vita religiosa per chi potrebbe far male ai giovani'". Per il cardinale "queste parole richiamano alla specifica responsabilita' dei vescovi, dei superiori maggiori e di coloro che sono responsabili della formazione dei futuri sacerdoti e religiosi". Alle Conferenze Episcopali e ai singoli vescovi, il testo raccomanda poi "una diligenza particolare" nella trasparenza su eventuali ombre pregresse dei candidati. Un'attenzione che si concretizza nel "doveroso scambio d’informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all'altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi".
In merito Levada richiama anche "le indicazioni fornite nell'Esortazione Apostolica Pastores dabo vobis, nonche' le istruzioni dei Dicasteri competenti della Santa Sede", che, scrive, "acquistano una crescente importanza in vista di un corretto discernimento vocazionale e di una sana formazione umana e spirituale dei candidati". "In particolare - raccomanda Levada - si fara' in modo che essi apprezzino la castita' e il celibato e le responsabilita' della paternita' spirituale da parte del chierico e possano approfondire la conoscenza della disciplina della Chiesa sull'argomento".
"Indicazioni piu' specifiche - conclude Levada - possono essere integrate nei programmi formativi dei seminari e delle case di formazione previste nella rispettiva Ratio institutionis sacerdotalis di ciascun nazione e Istituto di vita consacrata e Societa' di vita apostolica".

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PEDOFILIA: S.SEDE, TOLLERANZA ZERO MA DIRITTO DIFESA

Salvatore Izzo

(AGI) - CdV, 16 mag.

La scelta della "tolleranza zero" e' ribadita nella circolare sul contrasto agli abusi sessuali inviata oggi dalla Congregazione per la Dottrina della Fede alle Conferenze Episcopali per indicare i criteri da seguire nella repressione del fenomeno, ma il testo ricorda al contempo anche il diritto dell'inquisito di difendersi. "Il chierico accusato - si legge infatti nel testo - gode della presunzione di innocenza, fino a prova contraria, anche se il vescovo puo' cautelativamente limitarne l'esercizio del ministero, in attesa che le accuse siano chiarite".
"In ogni momento delle procedure disciplinari o penali - chiede la Santa Sede - sia assicurato al chierico accusato un sostentamento giusto e degno". Ma ovvianente "si escluda il ritorno del chierico al ministero pubblico se detto ministero e' di pericolo per i minori o di scandalo per la comunita'".
La Santa Sede raccomanda anche che se risulta l'innocenza del sacerdote "si faccia di tutto per riabilitare la buona fama del chierico che sia stato accusato ingiustamente".
"Il vescovo - ricorda la circolare - ha il dovere di trattare tutti i suoi sacerdoti come padre e fratello. Il vescovo curi, inoltre, con speciale attenzione la formazione permanente del clero, soprattutto nei primi anni dopo la sacra Ordinazione, valorizzando l’importanza della preghiera e del mutuo sostegno nella fraternità sacerdotale".
Quanto al diritto alla difesa, il testo raccomanda che "siano edotti i sacerdoti sul danno recato da un chierico alla vittima di abuso sessuale e sulla propria responsabilita' di fronte alla normativa canonica e civile, come anche a riconoscere quelli che potrebbero essere i segni di eventuali abusi da chiunque compiuti nei confronti dei minori".
"L'indagine preliminare e l’intero processo - ricorda il testo diffuso oggi - debbono essere svolti con il dovuto rispetto nel proteggere la riservatezza delle persone coinvolte e con la debita attenzione alla loro reputazione.
A meno che ci siano gravi ragioni in contrario, il chierico accusato deve essere informato dell'accusa presentata, per dargli la possibilita' di rispondere ad essa". In propositio, "la prudenza del vescovo o del superiore maggiore decidera' quale informazione debba essere comunicata all'accusato durante l'indagine preliminare".
"I vescovi - continua la circolare - assicurino ogni impegno nel trattare gli eventuali casi di abuso che fossero loro denunciati secondo la disciplina canonica e civile, nel rispetto dei diritti di tutte le parti".
La circolare ricorda anche la competenza della Santa Sede sui processi per abusi sessuali su minori. "Se l'accusa e' ritenuta credibile, si richiede - afferma in proposito il testo - che il caso venga deferito alla Congregazione Dottrina della Fede. Una volta studiato il caso, la CDF indichera' al Vescovo o al Superiore Maggiore i passi ulteriori da compiere. E al contempo, offrire' una guida per assicurare le misure appropriate, sia garantendo una procedura giusta nei confronti dei chierici accusati, nel rispetto del loro diritto fondamentale per la difesa, sia tutelando il bene della Chiesa, incluso il bene delle vittime".
"E' utile ricordare - si legge ancora - che normalmente l'imposizione di una pena perpetua, come la dimissio dallo stato clericale, richiede un processo penale giudiziale. Secondo il diritto canonico e gli Ordinari non possono decretare pene perpetue per mezzo di decreti extragiudiziali; a questo scopo devono rivolgersi alla CDF, alla quale spettera' il giudizio definitivo circa la colpevolezza e l’eventuale inidoneita' del chierico per il ministero, nonche' la conseguente imposizione della pena perpetua".
Il documento ricorda anche che "le misure canoniche applicati nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell’abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi: quelle che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale; e le pene ecclesiastiche, fra cui la piu' grave è la dimissio dallo stato clericale.
In taluni casi, dietro richiesta dello stesso chierico, puo' essere concessa pro bono Ecclesiae la dispensa dagli obblighi inerenti allo stato clericale, incluso il celibato".
Tra i cirteri fissato dalla Santa Sede c'e' anche che "l'indagine sulle accuse sia fatta con il dovuto rispetto al principio della privacy e della buona fama delle persone e a meno che ci siano gravi ragioni in contrario, gia' in fase di indagine previa, il chierico accusato sia informato delle accuse con l'opportunita' di rispondere alle medesime; e che gli organi consultivi di sorveglianza e di discernimento dei singoli casi, previsti in qualche luogo, non devono sostituire il discernimento e la potestas regiminis dei singoli vescovi".

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